Art. 49 Norma transitoria in materia di trasmissione dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi alla Centrale unica di committenza regionale 1. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, le attivita' di cui all'art. 49, comma 5, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera l), numero 4), sono svolte dai Comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione.