Art. 49 
Norma transitoria in materia di trasmissione  dei  dati  relativi  ai
  fabbisogni di beni e servizi alla  Centrale  unica  di  committenza
  regionale 
  1.  Nelle  more  della  costituzione  delle   Unioni   territoriali
intercomunali, le attivita' di cui all'art. 49, comma 5, della  legge
regionale 26/2014, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera l),
numero 4), sono svolte dai Comuni con il maggior numero  di  abitanti
di ciascuna costituenda Unione.