(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Friuli
  Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Viste le disposizioni recate dall'art. 7, commi 8 e 9, della  legge
regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la  formazione  del
bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia - Legge finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della  legge
regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la  formazione  del
bilancio pluriennale ed annuale della  Regione  -  Legge  finanziaria
2006) e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernenti  la
realizzazione di programmi di intervento per obiettivi  di  sviluppo,
potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica in  materia  di
servizi al sistema scolastico regionale; 
  Viste le disposizioni di cui  all'art.  5,  comma  3,  della  legge
regionale 21 luglio 2004, n. 19, (Assestamento del  bilancio  2004  e
del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18
della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e alla legge regionale 21
maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue  straniere  comunitarie
nelle  istituzioni  scolastiche  del  Friuli  Venezia  Giulia),   che
prevedono la realizzazione di interventi per le medesime finalita' di
cui al citato art. 7, commi 8 e 9 prima parte, della legge  regionale
n. 3/2002; 
  Visto  il  «Regolamento  concernente  criteri   e   modalita'   per
l'attuazione degli  interventi  previsti  in  materia  di  istruzione
scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio
2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'art.  7,  comma  3,  della
legge regionale 18 gennaio 2006,  n.  2  (Legge  finanziaria  2006)»,
emanato con proprio decreto 20 maggio 2011, n. 0114/Pres.; 
  Atteso che si e' ravvisata l'esigenza di apportare alcune modifiche
alla  disciplina  da  esso  recata  ai  «Progetti  speciali»  ed   in
particolare: 
  rendere conformi le tipologie di cofinanziamento  previste  con  le
voci di spesa ammissibili; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 380 dell'11  marzo
2016 con cui e' stato approvato il «Regolamento recante modifiche  al
Regolamento concernente criteri e modalita'  per  l'attuazione  degli
interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art.  7,
commi 8 e 9, della legge regionale  25  gennaio  2002,  n.  3  (Legge
Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della  legge  regionale  18
gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto  del
Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  recante  modifiche  al  Regolamento
concernente criteri e modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi
previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi  8  e
9, della legge regionale 25 gennaio 2002,  n.  3  (Legge  Finanziaria
2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio  2006,
n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.», nel  testo  allegato  al
presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte   integrante   e
sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI