Allegato 
Regolamento recante modifiche al Regolamento  concernente  criteri  e
  modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia  di
  istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8  e  9,  della  legge
  regionale  25  gennaio  2002,  n.  3  (Legge  Finanziaria  2002)  e
  dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n.
  2 (Legge Finanziaria 2006),  emanato  con  decreto  del  Presidente
  della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il  presente  regolamento  dispone  modifiche  al  Regolamento
concernente criteri e modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi
previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi  8  e
9, della legge regionale 25 gennaio 2002,  n.  3  (Legge  Finanziaria
2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio  2006,
n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres. 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifiche all'art. 14 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              114/2011 
 
    1. La lettera c), del comma 1,  dell'art.  14,  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 114/2011 e' sostituita dalla seguente: 
      «c) assicurare un cofinanziamento non inferiore  al  dieci  per
cento della spesa ammissibile complessiva.  Il  cofinanziamento  puo'
consistere esclusivamente in: 
        1) un apporto finanziario; 
        2)  prestazioni  del  personale   interno   impiegato   nella
realizzazione dell'iniziativa: 
          2.1) per i soggetti beneficiari di cui all'art.  11,  comma
1, lettera a): prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato
nella realizzazione dell'iniziativa; 
          2.2) per i soggetti beneficiari di cui all'art.  11,  comma
1, lettera b): retribuzione lorda del personale impiegato in mansioni
relative all'attuazione del  progetto  e  relativi  oneri  sociali  a
carico degli stessi soggetti beneficiari; 
        3) prestazioni gratuite di  consulenza,  di  sostegno  e  per
servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto,  da
parte di soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari; 
        4)  messa  a  disposizione  gratuita  di  locali,  strumenti,
attrezzature, materiali e mezzi di trasporto;  produzione,  stampa  e
divulgazione a titolo gratuito di materiale informativo  e  didattico
per la realizzazione del progetto; 
        5)  spese  di  viaggio,  vitto  e   alloggio   per   soggetti
determinati  quali,  a  titolo  esemplificativo,  relatori,  artisti,
studiosi, per attivita' connesse alla realizzazione del progetto, con
copertura non a carico del finanziamento regionale; 
        6) servizi gratuiti di trasporto e culturali; 
        7) fornitura gratuita di piccoli  strumenti  e  attrezzature,
materiale di facile consumo. Il valore  corrispondente  al  costo  di
acquisto dei piccoli strumenti e attrezzature e' ammesso  nel  limite
di euro 500,00 per  progetti  realizzati  dalle  singole  istituzioni
scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
Visto, il Presidente: Serracchiani