Allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres. Art. 2. Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 1. La lettera c), del comma 1, dell'art. 14, del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 e' sostituita dalla seguente: «c) assicurare un cofinanziamento non inferiore al dieci per cento della spesa ammissibile complessiva. Il cofinanziamento puo' consistere esclusivamente in: 1) un apporto finanziario; 2) prestazioni del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa: 2.1) per i soggetti beneficiari di cui all'art. 11, comma 1, lettera a): prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa; 2.2) per i soggetti beneficiari di cui all'art. 11, comma 1, lettera b): retribuzione lorda del personale impiegato in mansioni relative all'attuazione del progetto e relativi oneri sociali a carico degli stessi soggetti beneficiari; 3) prestazioni gratuite di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, da parte di soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari; 4) messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; produzione, stampa e divulgazione a titolo gratuito di materiale informativo e didattico per la realizzazione del progetto; 5) spese di viaggio, vitto e alloggio per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attivita' connesse alla realizzazione del progetto, con copertura non a carico del finanziamento regionale; 6) servizi gratuiti di trasporto e culturali; 7) fornitura gratuita di piccoli strumenti e attrezzature, materiale di facile consumo. Il valore corrispondente al costo di acquisto dei piccoli strumenti e attrezzature e' ammesso nel limite di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete.». Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani