Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di
  incentivi all'assunzione di soggetti disabili di  cui  all'art.  13
  della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il  diritto  al  lavoro
  dei disabili), in attuazione dell'art. 36, comma 3-bis, lettera g),
  della legge regionale 9 agosto 2005, n.  18  (Norme  regionali  per
  l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 36,  comma  3-bis,
lettera g), della  legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18  (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del  lavoro),
stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione
di incentivi di cui all'art. 13 della legge  12  marzo  1999,  n.  68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nel testo vigente alla
data del 1° gennaio 2008, finalizzati  a  favorire  l'inserimento  al
lavoro delle persone disabili, iscritte nell'elenco di cui all'art. 8
della legge 68/1999, assunte  a  tempo  indeterminato  attraverso  le
convenzioni stipulate, ai sensi degli artt. 11 e 12-bis  della  legge
68/1999, tra l'Area agenzia regionale per il lavoro  e  i  datori  di
lavoro privati. 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: 
      a) costo salariale annuo  lordo:  l'importo  totale  dei  costi
sostenuti dal datore di lavoro,  in  relazione  al  posto  di  lavoro
considerato, comprendente: 
        1) la retribuzione lorda,  prima  delle  imposte  cosi'  come
specificata nei prospetti paga mensili  redatti  nel  rispetto  degli
obblighi contrattuali di riferimento, la quota  di  TFR  maturata,  i
ratei riferiti alle mensilita' aggiuntive; 
        2) i contributi obbligatori, quali  gli  oneri  previdenziali
INPS e la quota di contribuzione INAIL; 
        3) i contributi assistenziali per figli e familiari; 
      b) annualita': periodo di 12  mesi  decorrente  dalla  data  di
assunzione del lavoratore  disabile  e  periodi  successivi  di  pari
durata. 
 
                               Art. 3. 
                   Finanziamento degli interventi 
 
    1. Gli incentivi di cui all'art. 1 sono finanziati con le risorse
del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili  istituito  ai  sensi
dell'art. 13, comma 4, della legge 68/1999, nel  testo  vigente  alla
data del 1° gennaio 2008. 
 
                               Art. 4. 
                             Beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'art. 1  datori  di
lavoro privati e gli enti pubblici economici, anche se  non  soggetti
agli obblighi della legge 68/1999, che stipulano con  l'Area  agenzia
regionale per il lavoro convenzioni di cui  all'artt.  11  e  12-bis,
comma 5, lettera b) della legge 68/1999. 
 
                               Art. 5. 
            Condizioni di ammissibilita' delle assunzioni 
 
    1.  Sono  ammissibili  agli  incentivi  le  assunzioni  a   tempo
indeterminato, di lavoratori disabili  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 8 della legge 68/1999, effettuate fino al 31 dicembre 2015. 
 
                               Art. 6. 
                      Ammontare degli incentivi 
 
    L'ammontare massimo dell'incentivo e' pari a: 
      a) 60% del costo salariale annuo lordo se il  disabile  assunto
ha una riduzione  della  capacita'  lavorativa  superiore  al  79%  o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza  categoria  di  cui  alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di
guerra, approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  23
dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, ovvero con  handicap
intellettivo  e  psichico  indipendentemente  dalla  percentuale   di
invalidita'; 
      b) 25% del costo salariale annuo lordo se il  disabile  assunto
ha una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67% e  il
79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria  di  cui
alle tabelle annesse  al  testo  unico  delle  norme  in  materia  di
pensioni di guerra, approvato con il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni. 
 
                               Art. 7. 
                           Regime di aiuto 
 
    1. Gli incentivi di cui al  presente  regolamento  sono  concessi
alle  condizioni  poste  dal  Regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107  e
108 del trattato, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea serie L 187 del 26  giugno  2014,  in  conformita'  a  quanto
disposto  dall'art.  33  «Aiuti  all'occupazione  di  lavoratori  con
disabilita' sotto forma di integrazioni salariali». 
 
                               Art. 8. 
                    Cumulabilita' degli incentivi 
 
    1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono  cumulabili,
per gli stessi costi ammissibili: 
      a) con altri aiuti di Stato o  aiuti  de  minimis  concessi  da
normative nazionali o  locali,  a  meno  che  le  medesime  normative
dispongano un divieto di cumulo, a condizione  che  il  totale  degli
aiuti non porti al superamento dell'intensita' d'aiuto  piu'  elevata
applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014; 
      b) con altri aiuti esentati ai sensi del  medesimo  regolamento
(UE) n. 651/2014, oltre la soglia  massima  applicabile,  purche'  il
cumulo non porti al superamento di una intensita' di aiuto  superiore
al 100 per cento dei costi pertinenti. 
    2. Nel caso in cui il totale  degli  aiuti  risultasse  superiore
alle intensita' di aiuto di cui al comma 1, l'importo  dell'incentivo
dovra' essere ridotto sino al raggiungimento di  tali  intensita'  di
aiuto. 
 
                               Art. 9. 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Per le assunzioni effettuate fino al 31 marzo 2015 le  domande
per la concessione degli incentivi di  cui  al  presente  regolamento
sono presentate  all'Area  agenzia  regionale  per  il  lavoro  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
    2. Per le assunzioni effettuate dal 1° aprile 2015 le domande per
la concessione degli incentivi di cui al  presente  regolamento  sono
presentate all'Area agenzia regionale per  il  lavoro  entro  novanta
giorni   dalla   conclusione   del   dodicesimo    mese    successivo
all'assunzione. 
    3.  Le  domande  sono  presentate  a  mezzo  pec  utilizzando  la
modulistica predisposta e resa disponibile sul sito della Regione. 
 
                              Art. 10. 
                     Concessione degli incentivi 
 
    1. Gli incentivi di cui al presente regolamento vengono concessi,
ai sensi dell'art. 36, comma 4, della  legge  regionale  7/2000,  con
modalita' di procedimento a sportello. 
    2.  L'area  Agenzia  regionale  per  il  lavoro   provvede   alla
concessione dell'incentivo attribuendo la percentuale massima, di cui
all'art. 6, comma 1. 
    3. L'incentivo non e' concesso quando: 
      a) il lavoratore e' licenziato durante il periodo di prova; 
      b) il beneficiario  e'  impresa  in  difficolta'  che  soddisfa
almeno una delle circostanze di cui all'art. 2,  paragrafo  1,  punto
18) del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
    4. Qualora la permanenza  del  lavoratore  presso  il  datore  di
lavoro risulta per un periodo inferiore all'annualita', il contributo
di cui al comma 2 e' concesso limitatamente al periodo di permanenza,
fatto salvo quanto disposto dal comma 3. 
    5.  L'area  Agenzia  regionale  per   il   lavoro   comunica   al
beneficiario la concessione dell'incentivo nei limiti  delle  risorse
disponibili, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. 
    6. Il provvedimento di concessione deve indicare che  l'incentivo
viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
 
                              Art. 11. 
                     Erogazione degli incentivi 
 
    1. L'area Agenzia  regionale  per  il  lavoro  eroga  l'incentivo
frazionato in tre annualita'. 
    2. L'erogazione dell'incentivo e' condizionata alla  verifica  da
parte dell'area Agenzia regionale per il lavoro: 
      a) in ordine alla permanenza del  rapporto  di  lavoro  per  il
quale e'  stato  concesso  l'incentivo  medesimo  anche  per  periodi
inferiori all'annualita' per  la  quale  viene  erogata  la  frazione
dell'incentivo concesso; 
      b) che il beneficiario non sia destinatario  di  un  ordine  di
recupero pendente per  effetto  di  una  precedente  decisione  della
Commissione che dichiara un aiuto illegale  e  incompatibile  con  il
mercato interno. 
    3. Se l'area Agenzia regionale per  il  lavoro  verifica  che  la
permanenza del rapporto di lavoro, nei dodici mesi a cui si riferisce
l'erogazione della frazione di contributo  concesso,  ha  una  durata
inferiore all'annualita', provvede all'erogazione dell'annualita'  di
riferimento in misura proporzionale a tale periodo di permanenza. 
    4. Se l'area Agenzia regionale per il lavoro verifica che in capo
al beneficiario pende un ordine di  recupero  di  un  aiuto  illegale
provvede a sospendere l'erogazione dell'incentivo. 
    5. L'area Agenzia regionale per il lavoro non provvede ad  alcuna
erogazione della frazione dell'incentivo concesso qualora la verifica
della  permanenza  del  rapporto   di   lavoro   nell'annualita'   di
riferimento abbia dato esito negativo. 
 
                              Art. 12. 
                        Revoca dell'incentivo 
 
    1. La revoca dell'incentivo e' disposta in  misura  proporzionale
alla durata del rapporto di lavoro. 
    2. La revoca dell'incentivo e' disposta qualora  il  beneficiario
non abbia provveduto, entro il termine perentorio di 30 giorni,  alla
restituzione di un aiuto illegale per il quale  pende  un  ordine  di
recupero. 
 
                              Art. 13. 
           Variazioni intervenute nel soggetto richiedente 
 
    1. In caso di  trasformazione  della  societa',  di  fusione,  di
conferimento d'azienda e di trasferimento  d'azienda,  gli  incentivi
vengono concessi o erogati al soggetto subentrante a  condizione  che
lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad  ottenere
l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua  il  rapporto
lavorativo  per  l'instaurazione  del  quale  era   stato   richiesto
l'incentivo. 
    2. Al fine del comma 1 il soggetto subentrante presenta  all'area
Agenzia  regionale  per  il  lavoro  la  domanda  che  certifica   la
prosecuzione del rapporto di lavoro, corredata  dalla  documentazione
completa attestante uno degli eventi di cui al comma 1. 
 
                              Art. 14. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  della  legge
regionale 7/2000. 
 
                              Art. 15. 
                             Abrogazioni 
 
    1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 13  luglio
2011,  n.  163  (Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la
concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili  di  cui
all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 37,  comma  2,  lettera
b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)). 
 
                              Art. 16. 
                          Norma transitoria 
 
    1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione
n. 163/2011, continuano a trovare applicazione con  riferimento  alle
domande presentate anteriormente all'entrata in vigore  del  presente
regolamento. 
 
                              Art. 17. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2016. 
 
Visto, il Presidente: Serracchiani