Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 36, comma 3-bis, lettera g), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). (Omissis). Art. 1. Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 36, comma 3-bis, lettera g), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di incentivi di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nel testo vigente alla data del 1° gennaio 2008, finalizzati a favorire l'inserimento al lavoro delle persone disabili, iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999, assunte a tempo indeterminato attraverso le convenzioni stipulate, ai sensi degli artt. 11 e 12-bis della legge 68/1999, tra l'Area agenzia regionale per il lavoro e i datori di lavoro privati. Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) costo salariale annuo lordo: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro, in relazione al posto di lavoro considerato, comprendente: 1) la retribuzione lorda, prima delle imposte cosi' come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilita' aggiuntive; 2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL; 3) i contributi assistenziali per figli e familiari; b) annualita': periodo di 12 mesi decorrente dalla data di assunzione del lavoratore disabile e periodi successivi di pari durata. Art. 3. Finanziamento degli interventi 1. Gli incentivi di cui all'art. 1 sono finanziati con le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 68/1999, nel testo vigente alla data del 1° gennaio 2008. Art. 4. Beneficiari 1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'art. 1 datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, anche se non soggetti agli obblighi della legge 68/1999, che stipulano con l'Area agenzia regionale per il lavoro convenzioni di cui all'artt. 11 e 12-bis, comma 5, lettera b) della legge 68/1999. Art. 5. Condizioni di ammissibilita' delle assunzioni 1. Sono ammissibili agli incentivi le assunzioni a tempo indeterminato, di lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999, effettuate fino al 31 dicembre 2015. Art. 6. Ammontare degli incentivi L'ammontare massimo dell'incentivo e' pari a: a) 60% del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidita'; b) 25% del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni. Art. 7. Regime di aiuto 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi alle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, in conformita' a quanto disposto dall'art. 33 «Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali». Art. 8. Cumulabilita' degli incentivi 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili: a) con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensita' d'aiuto piu' elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014; b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purche' il cumulo non porti al superamento di una intensita' di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti. 2. Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensita' di aiuto di cui al comma 1, l'importo dell'incentivo dovra' essere ridotto sino al raggiungimento di tali intensita' di aiuto. Art. 9. Presentazione delle domande 1. Per le assunzioni effettuate fino al 31 marzo 2015 le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate all'Area agenzia regionale per il lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per le assunzioni effettuate dal 1° aprile 2015 le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate all'Area agenzia regionale per il lavoro entro novanta giorni dalla conclusione del dodicesimo mese successivo all'assunzione. 3. Le domande sono presentate a mezzo pec utilizzando la modulistica predisposta e resa disponibile sul sito della Regione. Art. 10. Concessione degli incentivi 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento vengono concessi, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, con modalita' di procedimento a sportello. 2. L'area Agenzia regionale per il lavoro provvede alla concessione dell'incentivo attribuendo la percentuale massima, di cui all'art. 6, comma 1. 3. L'incentivo non e' concesso quando: a) il lavoratore e' licenziato durante il periodo di prova; b) il beneficiario e' impresa in difficolta' che soddisfa almeno una delle circostanze di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014. 4. Qualora la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro risulta per un periodo inferiore all'annualita', il contributo di cui al comma 2 e' concesso limitatamente al periodo di permanenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 3. 5. L'area Agenzia regionale per il lavoro comunica al beneficiario la concessione dell'incentivo nei limiti delle risorse disponibili, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. 6. Il provvedimento di concessione deve indicare che l'incentivo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014. Art. 11. Erogazione degli incentivi 1. L'area Agenzia regionale per il lavoro eroga l'incentivo frazionato in tre annualita'. 2. L'erogazione dell'incentivo e' condizionata alla verifica da parte dell'area Agenzia regionale per il lavoro: a) in ordine alla permanenza del rapporto di lavoro per il quale e' stato concesso l'incentivo medesimo anche per periodi inferiori all'annualita' per la quale viene erogata la frazione dell'incentivo concesso; b) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 3. Se l'area Agenzia regionale per il lavoro verifica che la permanenza del rapporto di lavoro, nei dodici mesi a cui si riferisce l'erogazione della frazione di contributo concesso, ha una durata inferiore all'annualita', provvede all'erogazione dell'annualita' di riferimento in misura proporzionale a tale periodo di permanenza. 4. Se l'area Agenzia regionale per il lavoro verifica che in capo al beneficiario pende un ordine di recupero di un aiuto illegale provvede a sospendere l'erogazione dell'incentivo. 5. L'area Agenzia regionale per il lavoro non provvede ad alcuna erogazione della frazione dell'incentivo concesso qualora la verifica della permanenza del rapporto di lavoro nell'annualita' di riferimento abbia dato esito negativo. Art. 12. Revoca dell'incentivo 1. La revoca dell'incentivo e' disposta in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro. 2. La revoca dell'incentivo e' disposta qualora il beneficiario non abbia provveduto, entro il termine perentorio di 30 giorni, alla restituzione di un aiuto illegale per il quale pende un ordine di recupero. Art. 13. Variazioni intervenute nel soggetto richiedente 1. In caso di trasformazione della societa', di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi o erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per l'instaurazione del quale era stato richiesto l'incentivo. 2. Al fine del comma 1 il soggetto subentrante presenta all'area Agenzia regionale per il lavoro la domanda che certifica la prosecuzione del rapporto di lavoro, corredata dalla documentazione completa attestante uno degli eventi di cui al comma 1. Art. 14. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000. Art. 15. Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2011, n. 163 (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)). Art. 16. Norma transitoria 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 163/2011, continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2016. Visto, il Presidente: Serracchiani