Allegato Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attivita' professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 21 ottobre 2015, n. 221). (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 21 ottobre 2015, n. 221 (Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attivita' professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 - Interventi in materia di professioni), e' sostituita dalla seguente: «c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto. Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese gia' sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l'inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo;». Art. 2. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al numero 2) della lettera a) del comma 1, dopo le parole «non ordinistiche» sono aggiunte le seguenti «titolari di forme di assicurazione per la responsabilita' civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' professionale,»; b) il numero 1) della lettera c) del comma 2 e' sostituito dal seguente: «1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;». Art. 3. Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 1. Il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 e' sostituito dal seguente: «6. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed entro i termini indicati all'art. 10, commi 1 e 2, purche' sostenute nel triennio cui all'art. 2, comma 1, lettera d).». Art. 4. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere nonche' delle spese eventualmente gia' sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 2;»; b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) nel caso di spese da sostenere, copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;» c) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) nel caso di spese gia' sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda: 1) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo; 2) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 3) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui al numero 1); 4) nel caso di spese sostenute per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attivita' professionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato;»; d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo presentate esclusivamente per spese gia' sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, effettuate nel triennio di attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), possono essere presentate entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del triennio stesso.». Art. 5. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 6 e' sostituita dalla seguente: «a) la concessione del contributo e l'eventuale contestuale erogazione dello stesso ai sensi del comma 6-bis;»; b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Nel caso in cui nel piano di spesa cui all'art. 7, comma 2, lettera b) siano inserite spese gia' sostenute in misura pari almeno al 70 per cento del totale delle spese ammissibili, il contributo e' erogato nella stessa misura percentuale, contestualmente alla concessione del contributo stesso, previo esame della documentazione di cui all'art. 7, comma 2 e secondo quanto disposto dal presente articolo. L'eventuale erogazione del saldo sara' disposta secondo quanto previsto dall'art. 10. 6-ter. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilita' annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.». Art. 6. Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 prima delle parole «Gli interventi» sono aggiunte le seguenti «Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 6 e dall'art. 8, comma 6-bis,»; b) la lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: «a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con la dicitura relativa all'ottenimento del contributo;». Art. 7. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «c) ha una data compresa tra i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e i termini indicati all'art. 10, commi 1 e 2.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilita' della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno, carte di pagamento o per mezzo di vaglia postale.»; c) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole «documenti di spesa presentati;» sono aggiunte le seguenti «per i pagamenti effettuati con carta di credito dovra' essere allegato anche l'estratto conto della carta di credito;»; d) alla lettera c) del comma 3, le parole «in contanti,» sono soppresse; e) al comma 7, dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «e all'art. 7, comma 2, lettera c-bis), numero 1).». Art. 8. Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo regionale concesso e' rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo e siano almeno pari al 70 % della spesa ammessa, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'art. 9, comma 2.». Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani