Allegato 
 
Regolamento di modifica  al  regolamento  concernente  le  misure,  i
  criteri e le modalita' per la concessione di contributi per l'avvio
  di forme associate o  societarie  di  attivita'  professionali  tra
  soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai  sensi
  degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n.  13
  (Interventi in materia di  professioni,  emanato  con  decreto  del
  Presidente della Regione n. 21 ottobre 2015, n. 221). 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                   Modifica all'art. 2 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 221/2015 
 
    1. La lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 21 ottobre 2015, n. 221  (Regolamento  di
modifica al  regolamento  concernente  le  misure,  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione  di  contributi  per  l'avvio  di  forme
associate o societarie di attivita' professionali  tra  soggetti  che
esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli  articoli
11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 -  Interventi  in
materia di professioni), e' sostituita dalla seguente: 
      «c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra  la  data
di presentazione  della  domanda  e  la  data  di  presentazione  del
rendiconto. 
    Qualora nella domanda di contributo  siano  inserite  spese  gia'
sostenute nei dodici mesi precedenti la data di  presentazione  della
domanda, l'inizio del periodo contributivo coincide con la  data  del
primo documento di spesa ammesso a contributo;». 
 
                               Art. 2. 
                  Modifiche all'art. 3 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 221/2015 
 
    1. All'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
221/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al numero 2) della lettera a) del comma 1, dopo le parole «non
ordinistiche»  sono  aggiunte  le  seguenti  «titolari  di  forme  di
assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  per  danni  arrecati
nell'esercizio dell'attivita' professionale,»; 
    b) il numero 1) della lettera c) del comma 2  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;». 
 
                               Art. 3. 
                   Modifica all'art. 4 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 221/2015 
 
    1. Il comma 6  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 221/2015 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Sono  ammissibili  esclusivamente  le  spese  effettuate  nei
dodici mesi precedenti la data  di  presentazione  della  domanda  ed
entro i termini indicati all'art. 10, commi 1 e 2, purche'  sostenute
nel triennio cui all'art. 2, comma 1, lettera d).». 
 
                               Art. 4. 
                  Modifiche all'art. 7 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 221/2015 
 
    1. All'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
221/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si  intendono
sostenere nonche' delle spese eventualmente gia' sostenute nei dodici
mesi precedenti la data di presentazione della  domanda,  redatto  in
base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 2;»; 
    b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) nel caso di spese da sostenere, copia dei preventivi riferiti
alle spese che si intendono effettuare;» 
    c) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis)  nel  caso  di  spese  gia'  sostenute  nei  dodici  mesi
precedenti la data di presentazione della domanda: 
    1) copia dei documenti di  spesa,  costituiti  da  fatture  o  da
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in
originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo; 
    2) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 
    3) dichiarazione  attestante  la  corrispondenza  agli  originali
delle copie dei documenti di cui al numero 1); 
    4) nel caso di  spese  sostenute  per  la  locazione  dei  locali
adibiti all'esercizio dell'attivita' professionale di cui all'art. 4,
comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato;»; 
      d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5,  le  domande  di
contributo presentate esclusivamente per  spese  gia'  sostenute  nei
dodici mesi  precedenti  la  data  di  presentazione  della  domanda,
effettuate nel triennio di attivita' di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera  d),  possono  essere  presentate   entro   sessanta   giorni
decorrenti dalla scadenza del triennio stesso.». 
 
                               Art. 5. 
                  Modifiche all'art. 8 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 221/2015 
 
    1. All'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
221/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) del comma 6 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) la  concessione  del  contributo  e  l'eventuale  contestuale
erogazione dello stesso ai sensi del comma 6-bis;»; 
    b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. Nel caso in cui nel piano di spesa cui all'art. 7,  comma
2, lettera b) siano inserite spese  gia'  sostenute  in  misura  pari
almeno al 70  per  cento  del  totale  delle  spese  ammissibili,  il
contributo   e'   erogato   nella    stessa    misura    percentuale,
contestualmente alla concessione del contributo stesso, previo  esame
della documentazione di cui all'art. 7,  comma  2  e  secondo  quanto
disposto dal presente  articolo.  L'eventuale  erogazione  del  saldo
sara' disposta secondo quanto previsto dall'art. 10. 
    6-ter. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente
disponibilita' annuale di bilancio sono accolte con  fondi  stanziati
nel bilancio successivo.». 
 
                               Art. 6. 
                  Modifiche all'art. 10 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 221/2015 
 
    1. All'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
221/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 prima delle parole «Gli interventi»  sono  aggiunte
le seguenti «Fermo restando quanto disposto dall'art. 4,  comma  6  e
dall'art. 8, comma 6-bis,»; 
    b) la lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) copia dei documenti di spesa,  costituiti  da  fatture  o  da
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in
originale con la dicitura relativa all'ottenimento del contributo;». 
 
                               Art. 7. 
                  Modifiche all'art. 11 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 221/2015 
 
    1. All'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
221/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) ha una data compresa tra i dodici mesi precedenti la data  di
presentazione della domanda e i termini indicati all'art. 10, commi 1
e 2.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilita' della
relativa  spesa,  esclusivamente   tramite   sistemi   di   pagamento
tracciabili quali ad esempio bonifico bancario  o  postale,  ricevuta
bancaria, bollettino postale, assegno, carte di pagamento o per mezzo
di vaglia postale.»; 
    c) alla lettera a) del comma 3,  dopo  le  parole  «documenti  di
spesa  presentati;»  sono  aggiunte  le  seguenti  «per  i  pagamenti
effettuati  con  carta  di  credito  dovra'  essere  allegato   anche
l'estratto conto della carta di credito;»; 
    d) alla lettera c) del comma 3, le  parole  «in  contanti,»  sono
soppresse; 
    e) al comma 7, dopo le  parole  «lettera  a)»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e all'art. 7, comma 2, lettera c-bis), numero 1).». 
 
                               Art. 8. 
                  Modifica all'art. 14 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 221/2015 
 
    1. Il comma 1 dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 221/2015 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il contributo regionale concesso e' rideterminato qualora  le
spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a  contributo
e siano almeno pari al 70  %  della  spesa  ammessa,  ferma  restando
l'osservanza del limite minimo stabilito dall'art. 9, comma 2.». 
 
                               Art. 9. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani