Art. 12 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 1. L'art. 11 della legge regionale n. 30/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Funzioni dell'assemblea). - 1. L'assemblea esprime parere obbligatorio: a) sui progetti di legge relativi a materie che riguardano gli enti locali o che disciplinano l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi e sui progetti di legge di conferimento delle funzioni amministrative; b) sui disegni di legge di stabilita', di bilancio di previsione e di assestamento di bilancio, relativamente alle funzioni di competenza degli enti locali; c) sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, relativamente alle funzioni di competenza degli enti locali; d) su ogni altra questione demandata dalle leggi al CAL. 2. L'assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni: a) esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in consiglio regionale, se richiesto dalla giunta o dal consiglio regionale ovvero di propria iniziativa; b) propone al Presidente della giunta regionale di promuovere la questione di legittimita' costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasivi delle competenze degli enti locali; c) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformita' delle leggi regionali allo Statuto; d) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e) esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 3. L'assemblea delibera, altresi', sulle materie di cui all'art. 11-bis, comma 1, se ne fanno richiesta: a) un terzo dei componenti del CAL, secondo le modalita' stabilite dal regolamento; b) tre componenti dell'ufficio di presidenza, conformemente a quanto stabilito dall'art. 11-bis, comma 6. 4. L'assemblea delibera sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3. 5. Salvo diverso termine espressamente previsto da specifiche disposizioni normative, i pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dal ricevimento, prorogabile una sola volta fino a un massimo di dieci giorni su richiesta della maggioranza dei componenti dell'assemblea stessa. 6. I termini di cui al comma 5 possono essere modificati dal Presidente del consiglio regionale, anche su eventuale richiesta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel caso in cui un progetto di legge e' esaminato in sede legislativa. 7. In caso di mancanza del numero legale, l'ufficio di presidenza, all'unanimita', puo' definire se convocare nuovamente l'assemblea ovvero se procedere in sostituzione della stessa.».