Art. 12 
 
           Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 
                        7 agosto 2006, n. 30 
 
  1. L'art. 11 della legge regionale n.  30/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 11 (Funzioni dell'assemblea). - 1. L'assemblea esprime parere
obbligatorio: 
    a) sui progetti di legge relativi a materie  che  riguardano  gli
enti locali o che disciplinano l'esercizio delle funzioni  attribuite
agli stessi e sui progetti di legge di  conferimento  delle  funzioni
amministrative; 
    b) sui disegni di legge di stabilita', di bilancio di  previsione
e  di  assestamento  di  bilancio,  relativamente  alle  funzioni  di
competenza degli enti locali; 
    c) sugli atti di indirizzo e  di  programmazione  della  Regione,
relativamente alle funzioni di competenza degli enti locali; 
      d) su ogni altra questione demandata dalle leggi al CAL. 
  2. L'assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni: 
      a) esprime osservazioni sui progetti  di  legge  depositati  in
consiglio regionale,  se  richiesto  dalla  giunta  o  dal  consiglio
regionale ovvero di propria iniziativa; 
      b) propone al Presidente della giunta regionale  di  promuovere
la questione di legittimita' costituzionale nei confronti delle leggi
e degli atti aventi forza di legge dello Stato che  ritiene  invasivi
delle competenze degli enti locali; 
      c) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo'  richiedere
alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformita'  delle
leggi regionali allo Statuto; 
      d) designa, secondo i  principi  stabiliti  dalla  legge  dello
Stato, un componente  ad  integrazione  della  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti; 
      e)  esprime  parere  in   merito   all'esercizio   dei   poteri
sostitutivi di cui all'art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n.
131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 
  3. L'assemblea delibera, altresi', sulle materie  di  cui  all'art.
11-bis, comma 1, se ne fanno richiesta: 
      a) un terzo  dei  componenti  del  CAL,  secondo  le  modalita'
stabilite dal regolamento; 
      b) tre componenti dell'ufficio di presidenza,  conformemente  a
quanto stabilito dall'art. 11-bis, comma 6. 
  4.  L'assemblea  delibera  sulla   base   dell'istruttoria   svolta
dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3. 
  5. Salvo  diverso  termine  espressamente  previsto  da  specifiche
disposizioni normative, i pareri di cui  al  comma  1  sono  espressi
entro il termine di venti giorni  dal  ricevimento,  prorogabile  una
sola volta fino a un massimo  di  dieci  giorni  su  richiesta  della
maggioranza dei componenti dell'assemblea stessa. 
  6. I termini di cui  al  comma  5  possono  essere  modificati  dal
Presidente del consiglio  regionale,  anche  su  eventuale  richiesta
della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari,  nel  caso  in
cui un progetto di legge e' esaminato in sede legislativa. 
  7. In caso di mancanza del numero legale, l'ufficio di  presidenza,
all'unanimita', puo' definire  se  convocare  nuovamente  l'assemblea
ovvero se procedere in sostituzione della stessa.».