Art. 14 Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 1. L'art. 12 della legge regionale n. 30/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Forma, effetti ed esito dei pareri). - 1. Il parere obbligatorio di cui agli articoli 11, comma 1, e 11-bis, comma 1, e' redatto per iscritto. 2. I pareri di cui al comma 1 contengono le motivazioni in caso di diniego o parere condizionato e le eventuali osservazioni in caso di parere favorevole. 3. Decorsi i termini di cui agli articoli 11, commi 5 e 6, e 11-bis, comma 5, gli organi regionali possono comunque procedere. 4. Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, puo' essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa, comunicata al CAL. 5. Il decorso dei termini e' sospeso di diritto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento interno del consiglio regionale.».