Art. 14 
 
           Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 
                        7 agosto 2006, n. 30 
 
  1. L'art. 12 della legge regionale n.  30/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 12 (Forma, effetti ed esito  dei  pareri).  -  1.  Il  parere
obbligatorio di cui agli articoli 11, comma 1, e 11-bis, comma 1,  e'
redatto per iscritto. 
  2. I pareri di cui al comma 1 contengono le motivazioni in caso  di
diniego o parere condizionato e le eventuali osservazioni in caso  di
parere favorevole. 
  3. Decorsi i termini di cui agli  articoli  11,  commi  5  e  6,  e
11-bis, comma 5, gli organi regionali possono comunque procedere. 
  4. Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario  o  condizionato
all'accoglimento  di  specifiche  modifiche,  puo'  essere  disatteso
dall'organo   regionale   competente,   con   motivazione   espressa,
comunicata al CAL. 
  5. Il decorso dei termini e' sospeso di  diritto  nel  rispetto  di
quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento interno  del  consiglio
regionale.».