Art. 16 
 
                            Norme finali 
 
  1. In fase di prima applicazione della presente legge l'elezione  e
designazione dei componenti di cui all'art. 4 avviene  entro  novanta
giorni dalla sua entrata in vigore. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 2 maggio 2016 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).