Art. 16 Norme finali 1. In fase di prima applicazione della presente legge l'elezione e designazione dei componenti di cui all'art. 4 avviene entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 2 maggio 2016 CHIAMPARINO (Omissis).