Art. 3 
 
           Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 
                        7 agosto 2006, n. 30 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale  n.  30/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3 (Partecipazione di altri soggetti alle sedute  del  CAL). -
1. Alle sedute  del  CAL  partecipano,  senza  diritto  di  voto,  il
Presidente della giunta  regionale  e  il  Presidente  del  consiglio
regionale,  l'assessore  regionale  competente  in  materia  di  enti
locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del  giorno
della seduta, il primo firmatario della proposta di legge  all'ordine
del  giorno,  nonche'  l'Ufficio  di  Presidenza  delle   commissioni
consiliari interessate.».