Art. 3 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 1. L'art. 3 della legge regionale n. 30/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Partecipazione di altri soggetti alle sedute del CAL). - 1. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della giunta regionale e il Presidente del consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta, il primo firmatario della proposta di legge all'ordine del giorno, nonche' l'Ufficio di Presidenza delle commissioni consiliari interessate.».