Art. 12 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Giunta regionale  rende  conto  periodicamente  al  Consiglio
regionale delle modalita' di attuazione della legge e  dei  risultati
ottenuti  in  termini  di  contributo  alla  prevenzione  del   gioco
d'azzardo  patologico,  di  tutela  delle   categorie   di   soggetti
maggiormente vulnerabili e di  contenimento  dei  costi  sociali  del
gioco. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale,
avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte  dalle  ASL,
dai comuni e dagli altri  soggetti  coinvolti  nell'attuazione  della
presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e  al
Comitato per la qualita' della  normazione  e  la  valutazione  delle
politiche, decorsi due anni dall'entrata  in  vigore  della  legge  e
successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun
piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la  riduzione  del
rischio della  dipendenza  dal  gioco  d'azzardo  patologico  di  cui
all'art. 3, una relazione che fornisce  in  particolare  le  seguenti
informazioni: 
    a) un quadro generale dell'andamento del  fenomeno  del  gioco  a
rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in confronto alla
situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione sul
territorio regionale degli apparecchi per il gioco  di  cui  all'art.
110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931; 
    b) un quadro delle modalita' di realizzazione  e  di  svolgimento
delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 3,  4  e  7,
comma 2; 
    c) una descrizione degli interventi di formazione e aggiornamento
di  cui  all'art.  3,  nonche'   una   sintesi   delle   informazioni
quantitative  sulla  partecipazione  ai   diversi   interventi,   con
particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell'apertura  e
della prosecuzione dell'attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b); 
    d) una sintesi delle  attivita'  svolte  dal  servizio  specifico
finalizzato a fornire un  primo  livello  di  ascolto,  assistenza  e
consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera c); 
    e) una descrizione delle iniziative sostenute  e  promosse  dalla
Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) e una sintesi delle
informazioni quantitative del censimento inerente  all'albo  previsto
dall'art. 4, comma 2; 
    f) i finanziamenti, i benefici e i vantaggi economici per i quali
la  Regione  abbia  considerato,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,
requisito essenziale l'assenza di apparecchi  per  il  gioco  di  cui
all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n.  773/1931  all'interno
degli esercizi  autorizzati  all'installazione  di  tali  apparecchi,
nonche'  una  sintesi  delle  informazioni  quantitative  sulle  loro
dimensioni economiche; 
    g) una relazione sugli atti adottati dai comuni e trasmessi  alla
Giunta regionale ai sensi dell'art.  10,  comma  2,  con  particolare
riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2  e  all'art.
6, comma 1; 
    h) le modalita'  specifiche  di  finanziamento  degli  interventi
oggetto della presente legge. 
  3. Le relazioni  successive  alla  prima  documentano  inoltre  gli
effetti delle politiche di prevenzione e  contrasto  alla  diffusione
del gioco d'azzardo patologico in Piemonte fornendo, in  particolare,
le seguenti informazioni: 
    a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto  alla
diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte attribuibile al
complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge; 
    b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra  gli  operatori  dei
servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti,
nonche' tra i portatori di interesse. 
  4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni  presentate
e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e
indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale  adotta  o  modifica  i
successivi piani integrati per il  contrasto,  la  prevenzione  e  la
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico
di cui all'art. 3. 
  5. Le relazioni  sono  rese  pubbliche  unitamente  agli  eventuali
documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 
  6. I  soggetti  coinvolti  nell'attuazione  della  presente  legge,
pubblici   e   privati,   forniscono   le   informazioni   necessarie
all'espletamento delle attivita' previste dai commi 1, 2, 3, 4  e  5.
Tali attivita' sono finanziate con le risorse di cui all'art. 9.