Art. 7 
 
                       Divieto di pubblicita' 
 
  1. Ai fini della tutela della  salute  e  della  prevenzione  della
dipendenza dal gioco, e' vietata  qualsiasi  attivita'  pubblicitaria
relativa all'apertura o all'esercizio delle sale  da  gioco  e  delle
sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il  gioco  di
cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto  n.  773/1931  presso
gli esercizi pubblici e commerciali, i  circoli  privati  e  tutti  i
locali pubblici od aperti al pubblico di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera d). 
  2. La Regione promuove  accordi  con  gli  enti  di  esercizio  del
trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione  di  un
codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la  concessione
di spazi pubblicitari relativi  al  gioco  a  rischio  di  sviluppare
dipendenza sui propri mezzi di trasporto.