Art. 3 
 
               Campagne di educazione ed informazione 
 
  1.  La  Regione  Abruzzo  si  impegna  a  promuovere  campagne   di
educazione ed informazione con  la  finalita'  di  sensibilizzare  le
istituzioni scolastiche,  il  personale  docente  e  non  docente,  i
genitori sulle tecniche di disostruzione pediatrica. 
  2. Per le iniziative di cui al  comma  1  la  Regione  promuove  la
stipula di apposito protocollo d'intesa con le Asl territoriali,  con
l'Ufficio  scolastico   regionale,   con   le   singole   istituzioni
scolastiche, con la Croce  Rossa  Italiana,  con  l'associazione  dei
Medici  pediatri  italiani  e  con  tutti  i  soggetti  portatori  di
interesse fra cui le associazioni no profit che si occupano di difesa
e tutela dei diritti dell'infanzia. 
  3. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  la
Regione si impegna a  sostenere  tramite  le  strutture  dell'Ufficio
stampa  della  Giunta  regionale   la   campagna   di   comunicazione
dell'iniziativa e a realizzare la stampa del materiale informativo da
distribuire nelle giornate  formative.  L'attuazione  della  presente
attivita' non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il  bilancio
regionale. 
  4. Per la realizzazione  delle  giornate  formative  da  parte  dei
soggetti attuatori di cui al  comma  2  dell'articolo  3  la  Regione
stipula apposito protocollo d'intesa senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio regionale.