Art. 3 Campagne di educazione ed informazione 1. La Regione Abruzzo si impegna a promuovere campagne di educazione ed informazione con la finalita' di sensibilizzare le istituzioni scolastiche, il personale docente e non docente, i genitori sulle tecniche di disostruzione pediatrica. 2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Regione promuove la stipula di apposito protocollo d'intesa con le Asl territoriali, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche, con la Croce Rossa Italiana, con l'associazione dei Medici pediatri italiani e con tutti i soggetti portatori di interesse fra cui le associazioni no profit che si occupano di difesa e tutela dei diritti dell'infanzia. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione si impegna a sostenere tramite le strutture dell'Ufficio stampa della Giunta regionale la campagna di comunicazione dell'iniziativa e a realizzare la stampa del materiale informativo da distribuire nelle giornate formative. L'attuazione della presente attivita' non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. 4. Per la realizzazione delle giornate formative da parte dei soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'articolo 3 la Regione stipula apposito protocollo d'intesa senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.