Art. 4 Organizzazione dei corsi di formazione 1. Gli operatori individuati mediante il protocollo d'intesa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, tramite il proprio personale dipendente o volontario, organizzano i corsi di formazione mettendo a disposizione un istruttore ogni cinque partecipanti al corso di formazione. 2. Il programma del corso e' organizzato in una sola giornata cosi' suddivisa: a) una parte teorica con spiegazione e proiezione di slides, riguardo le tecniche di disostruzione pediatrica di base e la rianimazione cardiopolmonare pediatrica, in linea con gli iter formativi elaborati dalla Task Force Nazionale Rianimazione Cardiopolmonare BLSD della Croce Rossa Italiana nel 2009 e successivi aggiornamenti; b) una parte pratica con esercitazioni simulate su manichini «pediatrico» e «lattante», per i diversi casi di ostruzione parziale e totale per bambini o lattanti coscienti ed incoscienti. 3. Al termine del corso di formazione il personale formato ricevera' un certificato di partecipazione rilasciato dagli operatori di cui all'articolo 3.