Art. 4 
 
               Organizzazione dei corsi di formazione 
 
  1. Gli operatori individuati mediante il protocollo d'intesa, senza
oneri aggiuntivi  per  il  bilancio  regionale,  tramite  il  proprio
personale dipendente o volontario, organizzano i corsi di  formazione
mettendo a disposizione un istruttore  ogni  cinque  partecipanti  al
corso di formazione. 
  2. Il programma del corso e' organizzato in una sola giornata cosi'
suddivisa: 
    a) una parte teorica con  spiegazione  e  proiezione  di  slides,
riguardo le  tecniche  di  disostruzione  pediatrica  di  base  e  la
rianimazione  cardiopolmonare  pediatrica,  in  linea  con  gli  iter
formativi  elaborati  dalla   Task   Force   Nazionale   Rianimazione
Cardiopolmonare BLSD della Croce Rossa Italiana nel 2009 e successivi
aggiornamenti; 
    b) una parte pratica  con  esercitazioni  simulate  su  manichini
«pediatrico» e «lattante», per i diversi casi di ostruzione  parziale
e totale per bambini o lattanti coscienti ed incoscienti. 
  3.  Al  termine  del  corso  di  formazione  il  personale  formato
ricevera' un certificato di partecipazione rilasciato dagli operatori
di cui all'articolo 3.