Art. 5 
 
                             Regolamento 
 
  1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con  apposito
regolamento le modalita' di attuazione della presente legge. 
  2. Il regolamento puo' prevedere specifiche premialita' nei criteri
di erogazione di contributo in favore delle  istituzioni  scolastiche
che  realizzano  percorsi  informativi  e  formativi  sulle  tecniche
salvavita e sulla prevenzione primaria.