Art. 5 Regolamento 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento le modalita' di attuazione della presente legge. 2. Il regolamento puo' prevedere specifiche premialita' nei criteri di erogazione di contributo in favore delle istituzioni scolastiche che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita e sulla prevenzione primaria.