Art. 6 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno  dall'entrata  in
vigore della presente legge, sulla base dei  dati  raccolti  e  delle
elaborazioni predisposte dalle Asl territoriali, presenta annualmente
al  Consiglio  una  relazione  dalla  quale  emergano  lo  stato   di
attuazione della legge e i risultati degli interventi.  A  tal  fine,
con  riferimento  alle   attivita'   e   agli   interventi   previsti
dall'articolo 4 la relazione dovra' contenere risposte documentate ai
seguenti quesiti: 
    a) quanti  corsi  sono  stati  realizzati  e  quali  esiti  hanno
prodotto; 
    b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto  il
fabbisogno; 
    c) qual e' stato il grado  di  diffusione  delle  iniziative  sul
territorio e il livello di partecipazione raggiunto; 
    d) qual e' stato  il  contributo  dei  soggetti  attuatori  nella
realizzazione degli interventi; 
    e)  quali  criticita'  sono  state  riscontrate  nella  fase   di
attuazione, quali  sono  state  le  soluzioni  approntate  per  farvi
fronte. 
  2. Il contenuto  della  relazione  viene  presentato  al  Consiglio
regionale  e  reso  pubblico  mediante  il  sito  web  del  Consiglio
regionale.