Art. 6 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle Asl territoriali, presenta annualmente al Consiglio una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi. A tal fine, con riferimento alle attivita' e agli interventi previsti dall'articolo 4 la relazione dovra' contenere risposte documentate ai seguenti quesiti: a) quanti corsi sono stati realizzati e quali esiti hanno prodotto; b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno; c) qual e' stato il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto; d) qual e' stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi; e) quali criticita' sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte. 2. Il contenuto della relazione viene presentato al Consiglio regionale e reso pubblico mediante il sito web del Consiglio regionale.