Art. 7 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.