Art. 14 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 29/2005 1. All'art. 1 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a) del comma 1 e' inserita la seguente: «a-bis) previsione di limiti all'esercizio delle attivita' economiche di cui alla presente legge solo per motivi imperativi di interesse generale, come definiti dell'art. 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2008/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione;»; b) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola «equilibrio» sono inserite le seguenti: «sul territorio»; c) dopo la lettera e) del comma 2 e' aggiunta la seguente: «e-bis) promozione della cultura della legalita' volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali;»; d) alla lettera f) del comma 2 dopo la parola «presenza» sono aggiunte le seguenti: «sul territorio».