Art. 14 
 
         Modifiche all'art. 1 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 1 della  legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera a) del comma 1 e' inserita la seguente: 
      «a-bis) previsione  di  limiti  all'esercizio  delle  attivita'
economiche di cui alla presente legge solo per motivi  imperativi  di
interesse generale, come definiti dell'art. 8, comma 1,  lettera  h),
del decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59  (Attuazione  della
direttiva 2008/123/CE relativa ai servizi nel mercato  interno),  nel
rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione;»; 
    b) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola  «equilibrio»  sono
inserite le seguenti: «sul territorio»; 
    c) dopo la lettera e) del comma 2 e' aggiunta la seguente: 
      «e-bis) promozione  della  cultura  della  legalita'  volta  al
contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali;»; 
    d) alla lettera f) del comma 2 dopo  la  parola  «presenza»  sono
aggiunte le seguenti: «sul territorio».