Art. 18 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 29/2005 1. L'art. 6 della legge regionale 29/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Requisiti morali e condizioni ostative). - 1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonche' l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.».