Art. 23 
 
       Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale 29/2005 
 
  1. L'art. 42  della  legge  regionale  29/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 42 (Esercizio dell'attivita'). - 1. Il commercio  sulle  aree
pubbliche puo' essere esercitato  da  persone  fisiche,  societa'  di
persone, societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative: 
  a) su posteggi dati in concessione, per un periodo compreso  tra  i
nove e i dodici anni, nel rispetto dei criteri di  cui  all'art.  41,
comma 2-bis; 
  b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante. 
  2. L'esercizio dell'attivita' e' soggetto a SCIA al SUAP del comune
sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al
comma 1,  lettera  a),  ovvero  al  SUAP  del  comune  nel  quale  il
richiedente intende avviare l'attivita' medesima, nell'ipotesi di cui
al comma 1, lettera b). 
  3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara: 
  a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi; 
  b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi  di  cui  al
comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale
concessione non puo' essere rilasciata qualora  non  sia  disponibile
nel mercato il posteggio richiesto o altro  posteggio  adeguato  alle
attrezzature dell'operatore. 
  4. L'esercizio dell'attivita', ai sensi del comma  1,  lettera  a),
comprende anche l'esercizio in forma itinerante del  commercio  sulle
aree pubbliche  nell'ambito  del  territorio  regionale;  l'esercizio
dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche  la
vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali  ove  questi
si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento
o svago. 
  5.  L'operatore  che  abbia  gia'  presentato  la  SCIA   ai   fini
dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non puo'  presentare
ulteriori SCIA  per  il  commercio  sulle  aree  pubbliche  in  forma
esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso. 
  6. Hanno validita' nel territorio regionale  anche  le  SCIA  e  le
autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni  ai  sensi
della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche. 
  7. In occasione delle fiere o di altre  riunioni  straordinarie  di
persone possono essere concesse occupazioni temporanee  di  posteggio
per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono  valide
soltanto per i giorni  delle  predette  riunioni  e  sono  rilasciate
esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni  caso  nei  limiti
dei posteggi appositamente previsti. 
  8. Uno stesso  soggetto  puo'  presentare  contemporaneamente  piu'
SCIA, ai fini dell'esercizio  del  commercio  sulle  aree  pubbliche,
fermo restando il rispetto dei limiti e dei  divieti  previsti  dalla
normativa vigente. 
  9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione  europea,
abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attivita'  sulle  aree
pubbliche, possono effettuare la medesima  attivita'  nel  territorio
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la  sola  esibizione
del titolo autorizzativo originario, fatta salva  l'osservanza  delle
norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano  l'uso  del  suolo
pubblico e delle condizioni e  modalita'  stabilite  dal  regolamento
comunale e nel caso delle procedure di selezione  per  l'assegnazione
di posteggi, il possesso dei requisiti  di  priorita'  e'  comprovato
mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina  vigente
nello Stato membro e avente la medesima finalita'.».