Art. 27 
 
         Modifiche all'art. 49 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 49 della legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'art. 48
e' rilasciata in base ai criteri di priorita'  stabiliti  dall'Intesa
di cui dall'art. 41, comma 2 bis, puo' avere la durata massima di cui
all'art. 42, comma 1, lettera a), puo' essere rinnovata nel  rispetto
delle prescrizioni di cui alla citata Intesa e non puo' essere ceduta
a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.»; 
    b) al comma 2 le parole «Il  titolare  dell'autorizzazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'operatore su aree pubbliche»; 
    c) al comma 3 le parole «, comma 2» sono soppresse; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con
l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione  dei
posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di
chi intenda richiedere la concessione di posteggio.»; 
    e) al comma 5 le parole «ai soggetti legittimati a esercitare  il
commercio sulle aree pubbliche  in  base  ad  autorizzazione  di  cui
all'art. 42»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  soggetti  che
abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera»; 
    f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8.  Nell'ambito  della  stessa  area  mercatale,  un  medesimo
soggetto  non  puo'  essere  titolare  di  piu'  di  due  concessioni
nell'ambito  del  medesimo  settore  merceologico  alimentare  e  non
alimentare, per un massimo di quattro concessioni,  due  del  settore
alimentare e due  del  settore  non  alimentare,  nel  caso  di  aree
mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero  di
tre concessioni per singolo settore, per un  numero  massimo  di  sei
concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi  superiore  a
cento.»; 
    g) al comma 9 le parole «Il  titolare  dell'autorizzazione»  sono
sostituite dalle seguenti:  «L'operatore  su  aree  pubbliche»  e  le
parole «comma 2,» e «o ferie» sono soppresse; 
  h) al comma  10  dopo  le  parole  «attrezzature  adeguate  per  la
raccolta di tali rifiuti» sono aggiunte le  seguenti:  «distinte  per
categoria di riciclaggio»; 
  i) al comma 13 le parole «, comma 2» sono soppresse.