Art. 28 
 
       Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale 29/2005 
 
  1. L'art. 50  della  legge  regionale  29/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 50 (Determinazione delle aree relative alle fiere). -  1.  Il
commercio sulle aree destinate alle fiere, istituite  e  disciplinate
dai regolamenti comunali, e' consentito agli esercenti l'attivita' di
vendita su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, ai  sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 114/1998. 
  2. L'assegnazione dei  posteggi  nelle  aree  di  cui  al  presente
articolo  avviene  secondo   i   criteri   di   priorita'   stabiliti
dall'Intesa, di cui all'art. 41, comma 2-bis. 
  3. La concessione del posteggio, della  durata  massima  di  dodici
anni e comunque limitata ai  giorni  della  fiera,  non  puo'  essere
ceduta senza  la  cessione  dell'azienda.  In  caso  di  assenza  del
titolare della concessione, l'assegnazione  del  posteggio  ad  altro
operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'art. 49, comma 5. 
  4. Le domande di concessione del  posteggio  pervengono  al  comune
almeno sessanta giorni prima  dello  svolgimento  della  fiera  e  la
graduatoria per l'assegnazione  dei  posteggi  e'  affissa  nell'albo
comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.».