Art. 38 
 
            Fondo per contributi alle imprese turistiche 
 
  1. Al fine di finanziare gli interventi di cui agli articoli 155  e
156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina  organica
del turismo), a favore  delle  imprese  turistiche  per  l'incremento
qualitativo  e  quantitativo  e  il  miglioramento  delle   strutture
ricettive alberghiere all'aria aperta e delle case e appartamenti per
vacanze, nonche' a favore dei  pubblici  esercizi,  e'  istituito  il
Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai
pubblici esercizi. 
  2. Le risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  sono  annualmente
assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del  terziario
(CATT FVG). 
  3. Il comma  5  dell'art.  156  della  legge  regionale  2/2002  e'
abrogato.