Art. 40 
 
                        Completamento lavori 
               al Monastero di Santa Maria di Poffabro 
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario di 150.000 euro al Monastero di Santa  Maria
di Poffabro di Frisanco (PN) per far fronte alle  spese,  anche  gia'
sostenute nel 2015, per i  lavori  di  completamento  dei  laboratori
artigianali annessi al Monastero e relative pertinenze. 
  2. A tal fine il Monastero di Santa Maria di Poffabro  di  Frisanco
(PN) presenta apposita domanda al Servizio edilizia  della  Direzione
centrale  infrastrutture  e   territorio,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,   corredata   degli
elaborati  progettuali,  della  relazione  tecnico  descrittiva   con
relativo quadro economico delle spese, anche gia' sostenute nel 2015,
e  cronoprogramma  comprensivo  delle  fasi  di  progettazione  e  di
esecuzione dei lavori. 
  3. Il Servizio edilizia, con il provvedimento  di  concessione  del
contributo,  fissa  i  termini  di  ultimazione  dei  lavori   e   di
rendicontazione della spesa. Per la concessione  e  l'erogazione  del
contributo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 e  60
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica  dei
lavori pubblici).