Art. 46 
 
                    Valorizzazione delle ciclovie 
               nei Comuni di Tavagnacco e di Povoletto 
 
  1. Al fine di favorire la valorizzazione ambientale e di accrescere
l'attrattivita' turistica delle ciclovie dei parchi del Cormor e  del
Torre, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  ai
Comuni di Tavagnacco e di Povoletto un contributo per  compartecipare
alla   realizzazione   di   impianti   e   strutture   di   carattere
turistico-sportivo. 
  2. Le  domande,  corredate  di  una  relazione  illustrativa,  sono
presentate alla Direzione centrale competente in materia di  turismo,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge.  Nel  decreto  di  concessione  sono  stabiliti  condizioni  e
modalita'  per  l'erogazione  e  i  termini  di  rendicontazione  del
contributo.