Art. 53 Interporto - Centro Ingrosso Pordenone 1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla societa' Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., di seguito Interporto, un contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi e la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attivita' produttive nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi - Zona omogenea H1 nel comune di Pordenone. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono: a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area; b) destinati a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che Interporto puo' mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato. 3. Interporto puo' affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 1 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti. 4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a: a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonche' le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali; b) acquisto di immobili; c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operativita'. 5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento. 6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se gia' compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo. 7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. 8. Il contributo e' concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'art. 4, paragrafo 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014. 9. Interporto produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 651/2014. 10. Con il decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalita' per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.