Art. 55 Modifica all'art. 5 della legge regionale 1/2007 1. Al comma 77 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole «ricercatori italiani e stranieri.» sono aggiunte le seguenti: «Nell'ambito delle finalita' istituzionali del CRO, la struttura realizzata puo' essere utilizzata anche per soggetti diversi in relazione ad attivita' congressuale, di formazione e di aggiornamento.».