Art. 58 
 
          Modifica all'art. 3 della legge regionale 34/2015 
 
  1. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 29  dicembre  2015,
n. 34 (Legge di stabilita' 2016), e' sostituito dal seguente: 
  «6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e  4
e'  delegata  a  Unioncamere  FVG.  Le  domande  di  contributo  sono
presentate a Unioncamere FVG, che ne predispone  la  graduatoria,  da
approvare  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  su  proposta
dell'Assessore regionale competente in materia  di  energia,  nonche'
provvede alla concessione e all'erogazione  dei  contributi,  secondo
quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di  disciplinare
i rapporti  tra  la  Regione  e  Unioncamere  FVG  e'  stipulata  una
convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente  in
materia di energia. La convenzione definisce anche il limite  massimo
del rimborso delle spese per l'attivita' di gestione dei  contributi,
nonche' le  modalita'  di  effettuazione  del  rimborso  e  le  spese
ammissibili.».