Art. 6 
 
      Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale 29/2005 
 
  1. Dopo l'art. 9 della  legge  regionale  29/2005  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.   9-bis   (Commissione   esaminatrice   relativa   ai   corsi
professionali per agenti e rappresentanti  di  commercio).  -  1.  Le
prove finali dei corsi professionali, istituiti e  organizzati  nella
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  per   l'abilitazione   all'esercizio
dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio  di  cui  alla
legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attivita'  di  agente  e
rappresentante di  commercio),  sono  svolte  dinanzi  a  commissioni
provinciali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto
1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali  operanti  presso
l'Amministrazione regionale). 
  2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per  la  durata
di cinque anni con la seguente composizione: 
  a)   il   Direttore   centrale    della    struttura    direzionale
dell'Amministrazione regionale competente in materia di  commercio  o
suo delegato; 
  b) un rappresentante designato dal Ministero competente in  materia
di istruzione; 
  c) un rappresentante designato dal Ministero competente in  materia
politiche del lavoro; 
  d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha  organizzato  il
corso; 
  e) un rappresentante dei docenti del corso; 
  f) un rappresentante designato dalle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il
corso; 
  g) un rappresentante designato dalle organizzazioni  sindacali  dei
datori di lavoro di  riferimento  per  il  CATT  FVG  o  CAT  che  ha
organizzato il corso; 
  h) un rappresentante  della  Camera  di  commercio  competente  per
territorio, in relazione alle sede dei corsi. 
  3. La commissione e' presieduta dal Direttore centrale  di  cui  al
comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo
di cui al comma 2, lettere da b) a  h),  sono  nominati  due  o  piu'
sostituti, designati con le medesime modalita'. 
  4. Ai componenti esterni della Commissione  spetta  un  gettone  di
presenza il cui ammontare  e'  determinato  con  deliberazione  della
Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista
dalle norme vigenti per il personale regionale.».