Art. 6 Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale 29/2005 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 29/2005 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio). - 1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni provinciali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale). 2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione: a) il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato; b) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione; c) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro; d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso; e) un rappresentante dei docenti del corso; f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso; g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso; h) un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi. 3. La commissione e' presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o piu' sostituti, designati con le medesime modalita'. 4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare e' determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.».