Art. 66 
 
          Modifica all'art. 6 della legge regionale 27/2014 
                     e disposizioni transitorie 
 
  1. Al comma 46 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre  2014,
n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole «Per le  finalita'  di
cui al comma 44» sono inserite le seguenti: «, anche a sollievo degli
oneri pregressi,». 
  2. La disposizione  di  cui  all'art.  6,  comma  46,  della  legge
regionale 27/2014, come modificato dal comma 1, si applica  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge.