Art. 69 Attuazione delle funzioni in materia di cooperazione sociale 1. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalla Province in materia di cooperazione sociale, i procedimenti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), non conclusi alla data dell'1 luglio 2016, proseguono in capo alla Regione stessa nel rispetto delle disposizioni attuative adottate dalle Province. 2. Nelle more del subentro della Regione nelle funzioni di cui al comma 1, le risorse finanziarie da trasferire alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale 20/2006, per l'anno 2016, sono ripartite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle medesime proporzioni applicate per tale finalita' nell'esercizio 2015.