Art. 72 
 
                   Inserimento dell'art. 6-quater 
                    nella legge regionale 19/1971 
 
  1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale 12 maggio  1971,  n.  19
(Norme per la protezione del  patrimonio  ittico  e  per  l'esercizio
della pesca  nelle  acque  interne  del  Friuli-Venezia  Giulia),  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 6-quater (Immissioni a scopo di pesca sportiva). - 1.  L'Ente
Tutela Pesca provvede a effettuare o  autorizzare  le  immissioni  di
fauna ittica al fine di valorizzare la pesca sportiva compatibilmente
con le esigenze  di  salvaguardia  dell'ambiente  e  nell'ottica  del
possibile sviluppo della ricettivita' turistica connessa  alla  pesca
sportiva. 
  2.  Le  immissioni  a  scopo  di  pesca  sportiva  sono  effettuate
esclusivamente con individui di taglia  pari  o  superiore  a  quella
minima ammessa per la loro cattura. 
  3.  L'immissione  di  esemplari  ittici  autoctoni  e'  ammessa  in
qualsiasi corso d'acqua. 
  4. L'immissione degli esemplari  alloctoni  e'  ammessa  nei  corpi
idrici artificiali la cui eventuale  connessione  con  corsi  d'acqua
naturali non consenta l'emigrazione dei pesci immessi. 
  5.  Le  immissioni  di  trota  iridea  Oncorhynchus   mykiss   sono
realizzate anche in acque differenti da quelle di  cui  al  comma  4,
purche' con  individui  incapaci  di  riprodursi  in  natura,  ovvero
sterili o esclusivamente di sesso femminile e possono riguardare zone
di possibile compresenza di trota marmorata, al fine  di  alleggerire
la pressione di pesca a carico di questa specie. 
  6. Le immissioni di  trota  fario  Salmo  trutta  sono  ammesse  in
qualsiasi corso d'acqua in cui non vi siano segnalazioni storiche  di
trota  marmorata  o  nelle  acque  attualmente  popolate  da   specie
introdotte ma che originariamente erano prive di fauna ittica. 
  7. Non sono consentite le immissioni di cui ai commi 4, 5 e 6 nelle
seguenti acque: 
  a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone  individuate
ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat»; 
  b) corpi idrici o parte di essi designati come zone di  divieto  di
pesca per ripopolamento; 
  c) siti di frega o nursery  di  specie  ittiche  autoctone  incluse
nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE o  di  specie  oggetto  di
particolari misure di salvaguardia da parte dell'Ente Tutela Pesca; 
  d) corsi o specchi d'acqua privi di fauna ittica; 
  e) laghi alpini oltre quota 1500 metri sul livello del mare; 
  f) corpi idrici dove l'immissione  determini  lo  scadimento  dello
stato ecologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152
(Norme in materia ambientale).».