Art. 73 
 
                         Modalita' attuative 
                  del Programma di sviluppo rurale 
 
  1. Le misure  previste  dal  Programma  di  sviluppo  rurale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia di cui al  regolamento  (UE)  1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR)  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1698/2005  del  Consiglio,  sono  attuate  con  bandi  approvati  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  pubblicata  sul   Bollettino
ufficiale della Regione. 
  2. Con regolamento  regionale  di  attuazione,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione  e  attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: 
  a) le competenze spettanti alla Giunta regionale, ivi  compresa  la
ripartizione delle risorse per struttura responsabile, l'approvazione
degli inviti  nonche'  l'individuazione  dei  casi  di  riduzione  ed
esclusione degli aiuti e relative sanzioni; 
  b) l'individuazione delle strutture  responsabili  e  degli  uffici
attuatori e la ripartizione dei compiti tra  Autorita'  di  gestione,
strutture responsabili e uffici attuatori; 
  c) le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma. 
  3. Le procedure e le modalita'  di  funzionamento  del  sistema  di
gestione e controllo del Programma sono  adottate  dall'Autorita'  di
gestione, sentite le strutture responsabili e gli  uffici  attuatori,
in accordo con l'Organismo Pagatore per quanto attiene gli aspetti da
esso delegati. 
  4.  Lo  schema  di  convenzione  con   l'Organismo   pagatore   per
l'esercizio della delega di funzioni e' approvato  con  deliberazione
della Giunta regionale in applicazione dell'art.  7  del  regolamento
(UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della
politica agricola comune e che abroga  i  regolamenti  del  Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)  n.  814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.