(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 20 aprile 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee detta le norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 2. Con la presente legge si attuano le disposizioni di cui all'art. 4, primo comma, punti 1 bis) e 9), e di cui all'art. 5, primo comma, punti 7) e 14), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), rispettivamente in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, di acquedotti di interesse locale e regionale, di disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi e utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni. 3. In un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicita', con la presente legge la Regione da' attuazione all'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), e all' art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 . La presente legge si pone l'obiettivo ulteriore di attuare il principio dell'unicita' della gestione di cui all' art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell' art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006.