(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 20 aprile 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge in attuazione delle disposizioni nazionali  ed
europee detta le norme in materia di servizio idrico integrato  e  di
servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  nella  Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. 
  2. Con la presente legge si attuano le disposizioni di cui all'art.
4, primo comma, punti 1 bis) e 9), e di cui all'art. 5, primo  comma,
punti 7) e 14), della legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
(statuto   speciale   della   Regione   Friuli    Venezia    Giulia),
rispettivamente in materia di ordinamento degli enti locali  e  delle
relative  circoscrizioni,  di  acquedotti  di  interesse   locale   e
regionale, di disciplina dei servizi pubblici di interesse  regionale
e assunzione di tali servizi e utilizzazione delle  acque  pubbliche,
escluse le grandi derivazioni. 
  3. In un'ottica  di  riduzione  della  spesa  pubblica,  secondo  i
criteri di  efficienza,  di  efficacia  e  di  economicita',  con  la
presente legge la Regione da' attuazione all'art. 2,  comma  186-bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), e all'
art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148
. La presente legge si  pone  l'obiettivo  ulteriore  di  attuare  il
principio dell'unicita' della gestione di cui all' art.  149-bis  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale),  e  della  gestione   integrata   dei   rifiuti   urbani
nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell' art. 200 del decreto
legislativo n. 152/2006.