Art. 11 
 
                              Compensi 
 
  1. Ai componenti degli organi dell'AUSIR di cui agli articoli 6,  7
e  8,  non  e'  dovuto  alcun  compenso,  gettone  o  indennita'  per
l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli  stessi  soggetti  e'
dovuto il rimborso delle spese di trasferta.