Art. 16 
 
                       Affidamento dei servizi 
 
  1. L'AUSIR, nel rispetto dei Piani d'ambito  di  cui  all'art.  13,
delibera la forma di gestione fra  quelle  previste  dall'ordinamento
europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento  del  servizio
idrico integrato e del servizio di  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore. 
  2. L'AUSIR puo' affidare il servizio idrico integrato e il servizio
di gestione integrata  dei  rifiuti  urbani  a  societa'  interamente
pubbliche mediante  affidamento  diretto,  purche'  in  possesso  dei
requisiti prescritti dall'ordinamento  europeo  per  la  gestione  in
house  e,  comunque,  partecipate   dagli   enti   locali   ricadenti
nell'Ambito territoriale ottimale. In tale ipotesi,  l'individuazione
del gestore in house deve  essere  motivata  da  una  previa  analisi
dell'AUSIR  che  tenga  conto  dell'idoneita'  tecnica,  economica  e
dimensionale del gestore affidatario. 
  3. Le gestioni in essere alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, affidate nel rispetto della  normativa  nazionale  ed
europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica,
proseguono fino  a  naturale  scadenza,  salvo  diritto  di  rinuncia
all'affidamento del servizio da esercitare, da parte  delle  societa'
affidatarie, nel rispetto delle modalita' da negoziare con l'AUSIR. 
  4. In ogni  caso,  al  fine  di  razionalizzare  le  partecipazioni
societarie delle amministrazioni pubbliche per il  raggiungimento  di
obiettivi di qualita', efficienza, efficacia  ed  economicita'  e  al
fine di  superare  la  frammentazione  delle  gestioni  esistenti  in
attuazione del principio di  unicita'  della  gestione,  la  Regione,
l'AUSIR e gli Enti  locali  favoriscono  e  incentivano  processi  di
aggregazione  delle  gestioni  esistenti   nell'Ambito   territoriale
ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di  settore.  A  tal
fine la Regione puo' individuare specifici strumenti per  incentivare
e favorire i processi di aggregazione. 
  5. Nell'ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante  operazioni
societarie,   comprese   fusioni,   acquisizioni   o    conferimenti,
l'operatore economico succeduto al concessionario  iniziale  prosegue
nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. L'AUSIR, dopo
aver  accertato  la  persistenza  dei  criteri  qualitativi  e  delle
condizioni   di   equilibrio   economico-finanziario,   dispone    il
riallineamento  delle   scadenze   delle   concessioni   in   essere,
aggiornando il termine di scadenza complessivo con l'affidamento piu'
lungo. 
  6.  La  prosecuzione  della   gestione   dei   servizi   da   parte
dell'operatore economico derivante dalle operazioni di cui al comma 5
e' subordinata all'avvenuta applicazione dell' art. 2112  del  codice
civile con riferimento  al  passaggio  dei  lavoratori  all'operatore
economico medesimo, ferme restando le possibilita' di deroga previste
dall' art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria
per il 1990).