Art. 17 
 
                  Rapporti fra l'AUSIR e i gestori 
 
  1.  I  rapporti  fra  l'AUSIR  e  i  gestori  sono  regolati  dalla
convenzione di servizio e dal  relativo  disciplinare,  approvati  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  7,  lettera  d),  nel   rispetto   delle
convenzioni  tipo  adottate,   relativamente   al   servizio   idrico
integrato, dall'Autorita' nazionale di  regolazione  del  settore  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del  decreto  del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  20  luglio  2012,  e  relativamente  al
servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani,  dalla  Giunta
regionale  ai  sensi  dell'  art.  203  del  decreto  legislativo  n.
152/2006. 
  2. In sede di elaborazione della convenzione di servizio di cui  al
comma 1, l'AUSIR tiene conto, altresi', dei principi contenuti  nelle
normative europee, nazionali e regionali in materia di  tutela  delle
minoranze linguistiche. 
  3. In sede di elaborazione dei Piani d'ambito di cui all'art. 13 e'
data facolta' agli organi dell'AUSIR di disporre  lo  svolgimento  di
audizioni dei gestori dei servizi al fine di  acquisire  elementi  di
conoscenza e valutazione.