Art. 2 Principi 1. In materia di risorse idriche la Regione e gli enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge in conformita' alle disposizioni approvate dall'Autorita' nazionale di regolazione del settore in particolare osservando il rispetto dei principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del principio di precauzione e dei seguenti principi: a) riconoscimento dell'acqua come bene comune e naturale e dell'accesso all'acqua come diritto umano universale, essenziale al pieno sviluppo della personalita' umana e al godimento della vita; b) riconoscimento dell'inalienabilita' degli acquedotti e delle infrastrutture pubbliche ricomprese nel servizio idrico integrato regionale; c) tutela e proprieta' pubblica del patrimonio idrico, dell'ambiente naturale e dell'ecosistema; d) rispetto della disciplina degli usi delle acque secondo criteri di solidarieta', nonche' della loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici; e) pubblicita', indisponibilita' e inalienabilita' di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo; f) tutela della qualita' della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale, salvaguardando le aspettative delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 la Regione e gli enti locali perseguono i seguenti obiettivi: a) mantenimento e riproducibilita' della risorsa idrica; b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equita', solidarieta', razionalita' e sostenibilita' al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini; c) riduzione degli sprechi della risorsa idrica e dei suoi usi impropri. 3. In materia di gestione integrata dei rifiuti urbani la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge osservando il principio di precauzione, nonche' i principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi la Regione e gli enti locali perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a favorire una gestione efficiente dei rifiuti promuovendo strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo di beni e materiali non ancora diventati rifiuti, di incremento della raccolta differenziata e del recupero e riciclaggio dei rifiuti al fine di ridurne i quantitativi avviati a smaltimento, nel rispetto dei criteri di priorita' previsti dall'art. 179 del decreto legislativo n. 152/2006, in attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, delle disposizioni in materia di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e dei principi europei in materia di economia circolare.