Art. 2 
 
                              Principi 
 
  1. In materia di risorse idriche  la  Regione  e  gli  enti  locali
esercitano le  funzioni  loro  attribuite  dalla  presente  legge  in
conformita' alle disposizioni approvate dall'Autorita'  nazionale  di
regolazione del settore in particolare  osservando  il  rispetto  dei
principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro  per
l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,   del   principio   di
precauzione e dei seguenti principi: 
    a) riconoscimento  dell'acqua  come  bene  comune  e  naturale  e
dell'accesso all'acqua come diritto umano universale,  essenziale  al
pieno sviluppo della personalita' umana e al godimento della vita; 
    b) riconoscimento dell'inalienabilita' degli acquedotti  e  delle
infrastrutture pubbliche ricomprese  nel  servizio  idrico  integrato
regionale; 
    c)  tutela  e  proprieta'   pubblica   del   patrimonio   idrico,
dell'ambiente naturale e dell'ecosistema; 
    d) rispetto  della  disciplina  degli  usi  delle  acque  secondo
criteri di solidarieta', nonche' della loro  razionalizzazione,  allo
scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle  risorse,
di  non   pregiudicare   il   patrimonio   idrico,   la   vivibilita'
dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna  e  la  flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici; 
    e) pubblicita', indisponibilita' e inalienabilita'  di  tutte  le
acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche'  non   estratte   dal
sottosuolo; 
    f) tutela della qualita'  della  vita  dell'uomo  nell'ambito  di
politiche di  sviluppo  sostenibile  e  solidale,  salvaguardando  le
aspettative  delle  generazioni  future  a  fruire  di   un   integro
patrimonio ambientale. 
  2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1  la  Regione  e  gli
enti locali perseguono i seguenti obiettivi: 
    a) mantenimento e riproducibilita' della risorsa idrica; 
    b) salvaguardia della  risorsa  idrica  e  suo  utilizzo  secondo
criteri di equita', solidarieta', razionalita'  e  sostenibilita'  al
fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini; 
    c) riduzione degli sprechi della risorsa idrica e  dei  suoi  usi
impropri. 
  3. In materia di gestione integrata dei rifiuti urbani la Regione e
gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente
legge osservando il principio  di  precauzione,  nonche'  i  principi
fondanti il patto con le generazioni  future  e  il  loro  diritto  a
fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti
principi la Regione e gli enti locali  perseguono  l'obiettivo  della
massima tutela dell'ambiente e della salute  dell'uomo.  A  tal  fine
realizzano politiche tese a  favorire  una  gestione  efficiente  dei
rifiuti promuovendo strategie di  prevenzione  della  produzione  dei
rifiuti, di riutilizzo di  beni  e  materiali  non  ancora  diventati
rifiuti, di incremento della raccolta differenziata e del recupero  e
riciclaggio dei rifiuti al fine di ridurne i quantitativi  avviati  a
smaltimento, nel rispetto dei criteri di priorita' previsti dall'art.
179  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  in  attuazione   della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, delle disposizioni in materia  di
green economy e per il contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse
naturali di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e dei  principi
europei in materia di economia circolare.