Art. 20 
 
          Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti 
 
  1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei  servizi,  ai
fini del controllo della qualita' del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presso l'AUSIR  e'
istituito il Comitato utenti del servizio idrico e dei  rifiuti.  Per
la partecipazione al Comitato e' dovuto  esclusivamente  il  rimborso
delle spese di trasferta. Il Comitato e' nominato  con  deliberazione
della Giunta regionale sulla base dei criteri e  delle  modalita'  di
costituzione stabiliti dalla stessa tramite apposito regolamento. 
  2. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a) coopera con l'AUSIR  e  la  Regione  nello  svolgimento  delle
proprie attivita'; 
    b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento  e
attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti  residenti  in
aree rurali e  isolate,  agli  utenti  in  condizioni  economiche  di
disagio o svantaggio; 
    c)  fornisce  indicazioni  ed  elabora  proposte  alle  autorita'
pubbliche di settore; 
    d)  fornisce  informazioni  agli  utenti,  provvede   alla   loro
formazione e li assiste per la cura  dei  loro  interessi  presso  le
competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con l'AUSIR e/o
con i gestori; 
    e) partecipa, con delegati,  alle  commissioni  di  conciliazione
istituite con i gestori; 
    f) acquisisce periodicamente le valutazioni  degli  utenti  sulla
qualita' dei servizi; 
    g) promuove iniziative per la trasparenza  e  la  semplificazione
nell'accesso ai servizi; 
    h) segnala all'AUSIR la presenza di eventuali clausole vessatorie
nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o
sostituzione; 
    i) trasmette all'AUSIR e alla Regione le informazioni statistiche
sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni  degli  utenti  o  dei
consumatori  singoli  o  associati  in  ordine   all'erogazione   del
servizio; 
    j) esprime un parere sugli schemi di riferimento della Carta  del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della  Carta  del
servizio idrico integrato e su ogni proposta di  aggiornamento  delle
Carte dei servizi; 
    k) consulta periodicamente  le  associazioni  dei  consumatori  e
raccoglie le segnalazioni dei singoli cittadini; 
    l) promuove un sistema di monitoraggio  permanente  e  istituisce
una sessione annuale di verifica e dibattito  tra  tutti  i  soggetti
interessati. 
  3. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti,  con  voto
favorevole a maggioranza dei presenti, esprime il parere  di  cui  al
comma 2, lettera j), eventualmente condizionato  all'accoglimento  di
modifiche o integrazioni, entro trenta giorni dal  ricevimento  della
richiesta  da  parte  dell'Assemblea  regionale   d'ambito.   Decorso
infruttuosamente tale termine il parere si  intende  favorevole.  Nel
caso in cui il parere del Comitato utenti del servizio idrico  e  dei
rifiuti sia  negativo  o  nel  caso  in  cui  esso  sia  condizionato
all'accoglimento  di  specifiche  modifiche,  l'Assemblea   regionale
d'ambito, se intende approvare il  provvedimento  o  se  non  intende
accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli  aventi
diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito. 
  4. Le attivita' del Comitato  utenti  del  servizio  idrico  e  dei
rifiuti di cui al comma 2  sono  pubblicate  nel  sito  istituzionale
dell'AUSIR. 
  5. L'AUSIR mette a disposizione del Comitato  utenti  del  servizio
idrico e dei rifiuti una segreteria tecnica composta da un  referente
in materia di servizio idrico integrato e uno in materia di  servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani.