Art. 22 
 
Disposizioni specifiche per il servizio  di  gestione  integrata  dei
                           rifiuti urbani 
 
  1. Le  aliquote  delle  prestazioni  patrimoniali  che  le  persone
fisiche  e  giuridiche   sono   tenute   a   versare   in   relazione
all'espletamento del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani sono definite, per il territorio  di  competenza,  da  ciascun
Comune della  Regione  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  di
settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura
degli  oneri  derivanti  dal  piano  economico-finanziario  approvato
dall'AUSIR ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b). 
  2. Ai sensi dell'art. 25, comma 4,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle   infrastrutture   e   la   competitivita'),   convertito   con
modificazioni dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  il  gestore  del
servizio di raccolta puo' essere diverso da quello degli impianti  di
trattamento  dei   rifiuti,   che   sono   comunque   inclusi   nella
pianificazione  regionale  di  settore.   L'AUSIR   individua   dette
fattispecie, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo
contratto di  servizio  e  definisce  il  costo  del  trattamento  da
imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi  e  considerando
anche gli introiti.