Art. 23 Attivazione dell'AUSIR 1. L'AUSIR e' istituita a far data dal 1° gennaio 2017. 2. Con riferimento al servizio idrico integrato, dalla data di cui al comma 1, previa individuazione di quanto di seguito dettagliato e previa approvazione, da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito, del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarita' dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale n. 22/2010. Dal 1° gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'AUSIR. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2005, da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 2. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale e' costituita una cabina di regia fra l'Assessore regionale competente in materia di ambiente che ne assume il coordinamento, il Direttore centrale competente in materia di ambiente e i Presidenti delle Consulte d'ambito territoriale ottimale. Tale organismo, che opera avvalendosi del supporto tecnico dei direttori di ciascuna Consulta d'ambito e delle relative strutture tecnico-operative, svolge un'attivita' di omogeneizzazione in materia amministrativo-contabile e pone in essere ogni attivita' propedeutica al fine di assicurare il primo funzionamento dell'AUSIR. 4. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tenuto conto degli esiti del lavoro della cabina di regia di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2016, predispone in particolare uno schema di statuto dell'AUSIR al fine di facilitarne l'adozione. 5. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'AUSIR, i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito sono eletti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. Entro i successivi trenta giorni l'Assessore regionale competente in materia di ambiente convoca per la seduta di insediamento l'Assemblea regionale d'ambito che provvede alla nomina del Presidente dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e approva lo Statuto dell'AUSIR. Entro i successivi trenta giorni il Presidente dell'AUSIR convoca le Assemblee locali per la seduta di insediamento che provvedono ciascuna alla nomina del loro Presidente ai sensi dell'art. 8, comma 4. 6. Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR puo' avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione. Per quanto riguarda i servizi relativi alla gestione del personale e alle pubblicazioni degli atti amministrativi, inoltre, l'AUSIR puo' avvalersi degli uffici e delle strutture della Regione messi a disposizione tramite convenzione. 7. Nelle more dell'approvazione del primo bilancio dell'AUSIR, la Regione ne finanzia le spese di primo avviamento. Per l'anno 2017 le quote relative alle spese di funzionamento delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, gia' previste dal metodo tariffario idrico a carico dei gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite presso la tesoreria dell'AUSIR. 8. Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 10. A conclusione delle procedure di liquidazione di cui all'art. 24 la Regione viene reintegrata della somma di cui al comma 7. 11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, pari a 150.000 euro, affluiscono nel 2018 al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sono iscritte a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.