Art. 23 
 
                       Attivazione dell'AUSIR 
 
  1. L'AUSIR e' istituita a far data dal 1° gennaio 2017. 
  2. Con riferimento al servizio idrico integrato, dalla data di  cui
al comma 1, previa individuazione di quanto di seguito dettagliato  e
previa approvazione, da parte dell'AUSIR e della  Consulta  d'ambito,
del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi e nella  titolarita'  dei  beni  mobili  e
immobili, nei rapporti con il personale,  nei  contenziosi  attivi  e
passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio  idrico
integrato istituite ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45  e  46,  della
legge regionale n. 22/2010. Dal 1° gennaio 2017 le Consulte  d'ambito
sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite  in
capo all'AUSIR. Il subentro nei rapporti  giuridici  che  fanno  capo
all'Ente dell'Ambito  territoriale  ottimale  interregionale  di  cui
all'art. 4 della legge regionale n. 13/2005, da parte dell'AUSIR e la
conseguente  liquidazione  dell'Ente  interregionale  avvengono   nel
rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 2. 
  3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge con deliberazione della  Giunta  regionale  e'  costituita  una
cabina di regia fra l'Assessore regionale competente  in  materia  di
ambiente che  ne  assume  il  coordinamento,  il  Direttore  centrale
competente in materia di  ambiente  e  i  Presidenti  delle  Consulte
d'ambito territoriale ottimale. Tale organismo, che opera avvalendosi
del supporto tecnico dei direttori di ciascuna  Consulta  d'ambito  e
delle relative strutture tecnico-operative,  svolge  un'attivita'  di
omogeneizzazione in materia amministrativo-contabile e pone in essere
ogni  attivita'  propedeutica  al  fine  di   assicurare   il   primo
funzionamento dell'AUSIR. 
  4. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell'Assessore regionale competente in materia  di  ambiente,  tenuto
conto degli esiti del lavoro della cabina di regia di cui al comma 3,
entro il 31 dicembre 2016, predispone in particolare  uno  schema  di
statuto dell'AUSIR al fine di facilitarne l'adozione. 
  5.  In  sede   di   prima   applicazione,   entro   trenta   giorni
dall'istituzione dell'AUSIR, i  componenti  dell'Assemblea  regionale
d'ambito sono eletti con le modalita' di cui  all'art.  6,  comma  2.
Entro i successivi trenta giorni l'Assessore regionale competente  in
materia di ambiente convoca per la seduta di insediamento l'Assemblea
regionale  d'ambito  che  provvede   alla   nomina   del   Presidente
dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7,  comma  1,  e  approva  lo  Statuto
dell'AUSIR. Entro i successivi trenta giorni il Presidente dell'AUSIR
convoca le  Assemblee  locali  per  la  seduta  di  insediamento  che
provvedono  ciascuna  alla  nomina  del  loro  Presidente  ai   sensi
dell'art. 8, comma 4. 
  6. Per  la  gestione  delle  funzioni  di  tesoreria  l'AUSIR  puo'
avvalersi della  Tesoreria  della  Regione  previa  convenzione.  Per
quanto riguarda i servizi relativi alla gestione del personale e alle
pubblicazioni  degli  atti  amministrativi,  inoltre,  l'AUSIR   puo'
avvalersi degli uffici  e  delle  strutture  della  Regione  messi  a
disposizione tramite convenzione. 
  7. Nelle more dell'approvazione del primo bilancio  dell'AUSIR,  la
Regione ne finanzia le spese di primo avviamento. Per l'anno 2017  le
quote relative alle spese di funzionamento  delle  Consulte  d'ambito
per il servizio idrico integrato, gia' previste dal metodo tariffario
idrico a carico dei  gestori  del  servizio  idrico  integrato,  sono
trasferite presso la tesoreria dell'AUSIR. 
  8. Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata  la  spesa  di
150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n.  9  (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4
(Servizio idrico integrato) - Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 
  9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si  provvede
mediante storno di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n.  18
(Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -  Programma
n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre  autonomie  territoriali)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2016-2018. 
  10. A conclusione delle procedure di liquidazione di  cui  all'art.
24 la Regione viene reintegrata della somma di cui al comma 7. 
  11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma  10,  pari  a
150.000  euro,  affluiscono  nel  2018  al  Titolo  n.   3   (Entrate
extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti)
dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  per  gli  anni
2016-2018 e sono iscritte a valere sulla  Missione  n.  20  (Fondi  e
accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva)  -  Titolo  n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2016-2018.