Art. 25 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, entrano in vigore alla data indicata dall'art. 23, comma 1. 2. Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more della piena operativita' dell'AUSIR e, comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del Direttore generale di cui all'art. 10, le Consulte d'ambito istituite ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale n. 22/2010, e i Comuni, continuano a esercitare le proprie funzioni, ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuita' dei servizi resi non potranno avere durata superiore al 31 dicembre 2017. 3. Il subentro nelle funzioni che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2005 da parte dell'AUSIR avviene nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 2. 4. Entro centottanta giorni dalla sua attivazione, l'AUSIR avvia la procedura di redazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ne definisce, in accordo con la Regione, il cronoprogramma. Successivamente la Regione fissa tramite suo decreto i termini per l'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 5. In deroga transitoria rispetto a quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, lettera b), al fine di favorire l'attuazione delle procedure di approvazione, nei ventiquattro mesi successivi all'attivazione dell'AUSIR, gli eventuali aggiornamenti ai Piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato ottengono il parere vincolante delle Assemblee locali interessate.