Art. 25 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1,  entrano  in  vigore
alla data indicata dall'art. 23, comma 1. 
  2. Al fine  di  garantire  la  gestione  ordinaria  e  la  regolare
erogazione del servizio idrico integrato e del servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani, nelle  more  della  piena  operativita'
dell'AUSIR e, comunque non  oltre  trenta  giorni  dalla  nomina  del
Direttore generale di cui all'art. 10, le Consulte d'ambito istituite
ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45 e 46,  della  legge  regionale  n.
22/2010, e i Comuni, continuano a  esercitare  le  proprie  funzioni,
ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza. In ogni caso  gli
atti assunti per  garantire  la  continuita'  dei  servizi  resi  non
potranno avere durata superiore al 31 dicembre 2017. 
  3. Il subentro nelle funzioni che fanno capo  all'Ente  dell'Ambito
territoriale ottimale interregionale di cui all'art.  4  della  legge
regionale n. 13/2005 da parte dell'AUSIR  avviene  nel  rispetto  del
termine di cui all'art. 3, comma 2. 
  4. Entro centottanta giorni dalla sua attivazione, l'AUSIR avvia la
procedura di redazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani  e  ne  definisce,  in  accordo  con  la
Regione, il cronoprogramma. Successivamente la Regione fissa  tramite
suo decreto i termini per l'approvazione del Piano  d'ambito  per  il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
  5. In deroga transitoria rispetto a quanto stabilito  dall'art.  6,
comma 7, lettera b), al fine di favorire l'attuazione delle procedure
di approvazione, nei  ventiquattro  mesi  successivi  all'attivazione
dell'AUSIR, gli eventuali aggiornamenti ai Piani d'ambito relativi al
servizio  idrico  integrato  ottengono  il  parere  vincolante  delle
Assemblee locali interessate.