Art. 9 
 
                         Revisore dei conti 
 
  1. L'Assemblea regionale d'ambito nomina un Revisore dei conti  che
dura in carica tre anni ed e' scelto tra gli  iscritti  nel  registro
dei revisori legali dei conti previsto  dal  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n.  39  (Attuazione  della  direttiva  n.  2006/43/CEE,
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/233/CEE).