Art. 9 Revisore dei conti 1. L'Assemblea regionale d'ambito nomina un Revisore dei conti che dura in carica tre anni ed e' scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/233/CEE).