Art. 2 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 28/2007 
 
  1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007,  n.  28  (Disciplina  del
procedimento per la elezione  del  Presidente  della  Regione  e  del
Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 dell'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore  23.00  della
domenica»; 
    b) al comma 1  dell'art.  33  le  parole  «alle  ore  otto»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'ora prevista»; 
    c) al comma 1 dell'art. 37 le parole  «Alle  ore  ventidue»  sono
sostituite dalle seguenti: «All'ora prevista».