Art. 4 
 
              Disposizioni transitorie per l'anno 2016 
 
  1. In occasione delle elezioni comunali del 2016: 
    a) ferma restando la validita' del decreto  di  convocazione  dei
comizi elettorali gia' adottato ai sensi  dell'art.  18  della  legge
regionale 19/2013, l'Assessore regionale  competente  in  materia  di
autonomie locali adotta, entro  due  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, un nuovo decreto con il  quale  viene  indicato
l'orario della  votazione  secondo  quanto  previsto  dalla  presente
legge; il decreto e' comunicato ai soggetti  indicati  dall'art.  18,
comma 3, della legge regionale n. 19/2013; i  sindaci  danno  notizia
del nuovo orario della votazione con avviso da  pubblicare  nell'albo
pretorio e nel sito informatico del comune; 
    b) vista la  ristrettezza  dei  tempi  a  disposizione,  per  gli
elettori residenti all'estero, resta valida, per quanto  riguarda  la
data delle  elezioni,  la  comunicazione  gia'  effettuata  ai  sensi
dell'art. 20 della  legge  regionale  n.  19/2013;  la  pubblicazione
all'albo pretorio dell'avviso  di  cui  alla  lettera  a)  vale  come
comunicazione del nuovo orario della votazione. 
    2. In occasione dei referendum consultivi della primavera 2016: 
      a) i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con
avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel  sito  informatico  del
comune; 
      b) vista la ristrettezza dei  tempi  a  disposizione,  per  gli
elettori residenti all'estero resta valida, per  quanto  riguarda  la
data dei referendum consultivi, la comunicazione gia'  effettuata  ai
sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2007; la  pubblicazione
all'albo pretorio dell'avviso  di  cui  alla  lettera  a)  vale  come
comunicazione del nuovo orario della votazione.