Art. 4 Disposizioni transitorie per l'anno 2016 1. In occasione delle elezioni comunali del 2016: a) ferma restando la validita' del decreto di convocazione dei comizi elettorali gia' adottato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 19/2013, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali adotta, entro due giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo decreto con il quale viene indicato l'orario della votazione secondo quanto previsto dalla presente legge; il decreto e' comunicato ai soggetti indicati dall'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 19/2013; i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune; b) vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero, resta valida, per quanto riguarda la data delle elezioni, la comunicazione gia' effettuata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 19/2013; la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui alla lettera a) vale come comunicazione del nuovo orario della votazione. 2. In occasione dei referendum consultivi della primavera 2016: a) i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune; b) vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero resta valida, per quanto riguarda la data dei referendum consultivi, la comunicazione gia' effettuata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2007; la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui alla lettera a) vale come comunicazione del nuovo orario della votazione.