Art. 10 
 
                        Beni mobili demaniali 
 
  1. I beni mobili appartenenti al demanio regionale vengono iscritti
in apposito Registro informatico per stati di consistenza descrittivi
dei singoli beni. 
  2. La tenuta e la gestione del Registro informatico  per  stati  di
consistenza e' disciplinato con apposito regolamento. 
  3. Con il medesimo regolamento  vengono  disciplinate  altresi'  le
modalita' di gestione dei beni mobili del demanio regionale.