Art. 10 Beni mobili demaniali 1. I beni mobili appartenenti al demanio regionale vengono iscritti in apposito Registro informatico per stati di consistenza descrittivi dei singoli beni. 2. La tenuta e la gestione del Registro informatico per stati di consistenza e' disciplinato con apposito regolamento. 3. Con il medesimo regolamento vengono disciplinate altresi' le modalita' di gestione dei beni mobili del demanio regionale.