Art. 11 
 
                   Classificazione dei beni mobili 
 
  1. L'Amministrazione regionale, all'atto di subentro alle  Province
nella proprieta' dei beni mobili ai sensi della  legge  regionale  12
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali
nel Friuli Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),  provvede,
in sede di prima catalogazione, alla registrazione degli stessi negli
appositi Registri regionali dei  beni  mobili,  secondo  il  criterio
d'iscrizione utilizzato dall'ente di provenienza. 
  2. Il trasferimento della proprieta' dei beni avviene a seguito  di
verifica puntuale degli stessi dagli elenchi, per mezzo di verbali di
consegna redatti e sottoscritti da tutte le parti. 
  3. Con successivi atti la Giunta  regionale  provvede  gradualmente
alla  riclassificazione  dei  beni  mobili  nei  pertinenti  Registri
regionali. 
  4. Allo stesso modo  l'Amministrazione  regionale  procede  con  la
riclassificazione dei mobili gia' di proprieta' della Regione. 
  5. Nei casi di riclassificazione dei beni mobili  l'Amministrazione
regionale provvede  anche  avvalendosi  dell'Ente  regionale  per  il
patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia  -
ERPAC.