Art. 13 
 
            Norme finanziarie in materia di volontariato 
 
  1. Per le finalita' di  cui  all'art.  24,  comma  2,  della  legge
regionale  9  novembre  2012,  n.   23   (Disciplina   organica   sul
volontariato  e  sulle  associazioni  di  promozione   sociale),   e'
autorizzata la spesa di 750.000 euro suddivisa in ragione di  250.000
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione
n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n.  8
(Cooperazione e associazionismo) Titolo n. 1 (Spese  correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si  provvede
mediante storno  di  pari  importo  dalla  Missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 4 (Interventi per
soggetti  a  rischio  di  esclusione  sociale)  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2016-2018.