Art. 2 
 
         Modifiche all'art. 2 della legge regionale 34/2015 
 
  1. All'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34  (Legge
di stabilita' 2016), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 29 le parole  «lo  sviluppo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la gestione» e la parola «gestito dal» e' sostituita dalle
seguenti: «da parte del»; 
    b) al comma 30, dopo la parola «informativo»,  sono  inserite  le
seguenti: «, ubicato in uno spazio del compendio di Villa Manin messo
a disposizione a titolo gratuito,» e la parola «sono»  e'  sostituita
dalle seguenti: «possono essere»; 
    c) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti: 
      «30-bis. Ai fini della promozione dello  sviluppo  dell'offerta
turistico culturale e turistica regionale  di  cui,  in  particolare,
all'art. 3, comma 2, lettera e), della legge  regionale  25  febbraio
2016,  n.  2  (Istituzione  dell'Ente  regionale  per  il  patrimonio
culturale della Regione Autonoma Friuli  Venezia  Giulia  -  ERPAC  e
disposizioni urgenti in materia di cultura), l'uso di ulteriori spazi
del  compendio  di  Villa  Manin  e'  altresi'  riservato,  a  titolo
gratuito, all'attivita'  istituzionale  del  Comitato  regionale  del
Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e
della Pro Loco Villa Manin. 
      30-ter. La delimitazione degli spazi e le  modalita'  d'uso  di
cui  al  comma  30-bis  sono  disciplinate  da  apposite  convenzioni
stipulate fra il soggetto gestore del compendio  di  Villa  Manin  e,
rispettivamente, il Comitato  regionale  del  Friuli  Venezia  Giulia
dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e  la  Pro  Loco  Villa
Manin.».