Art. 2 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 34/2015 1. All'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 29 le parole «lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione» e la parola «gestito dal» e' sostituita dalle seguenti: «da parte del»; b) al comma 30, dopo la parola «informativo», sono inserite le seguenti: «, ubicato in uno spazio del compendio di Villa Manin messo a disposizione a titolo gratuito,» e la parola «sono» e' sostituita dalle seguenti: «possono essere»; c) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti: «30-bis. Ai fini della promozione dello sviluppo dell'offerta turistico culturale e turistica regionale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'uso di ulteriori spazi del compendio di Villa Manin e' altresi' riservato, a titolo gratuito, all'attivita' istituzionale del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e della Pro Loco Villa Manin. 30-ter. La delimitazione degli spazi e le modalita' d'uso di cui al comma 30-bis sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate fra il soggetto gestore del compendio di Villa Manin e, rispettivamente, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e la Pro Loco Villa Manin.».