Art. 4 
 
                         Pubblicazione dati 
 
  1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
l'Amministrazione   regionale   pubblica   e   aggiorna   sul    sito
istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla  cultura,  i
dati relativi al conto economico degli ultimi bilanci disponibili  in
ordine di  tempo  dei  beneficiari  degli  incentivi  in  materia  di
attivita' culturali di importo superiore a 100.000 euro.