Art. 4 Pubblicazione dati 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale pubblica e aggiorna sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla cultura, i dati relativi al conto economico degli ultimi bilanci disponibili in ordine di tempo dei beneficiari degli incentivi in materia di attivita' culturali di importo superiore a 100.000 euro.