(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12  del
                           18 marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere l), v) e z); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64  (Disciplina  delle
funzioni amministrative in materia di progettazione,  costruzione  ed
esercizio degli sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi  bacini  di
accumulo); 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; 
  Visto il parere istituzionale favorevole  della  Prima  Commissione
consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015; 
  Considerato quanto segue: 
  1. In attuazione della l.r. 22/2015, con cui sono state  trasferite
alla Regione le funzioni in materia  di  sbarramenti  di  ritenuta  e
relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di  altezza  o  capacita'
fino a 1 milione di metri cubi, occorre modificare la  l.r.  64/2009,
che contiene la disciplina di tali funzioni; 
  2. L'accentramento in  capo  alla  Regione  di  tutte  le  funzioni
amministrative fa venir meno la necessita'  di  mantenere  il  nucleo
tecnico provinciale  per  gli  impianti  esistenti,  quale  organismo
tecnico di supporto alle province; 
  3. Con l'occasione: 
  a)  nell'ottica  del  giusto  bilanciamento  tra  sicurezza   degli
impianti  e  semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure,  e'
prevista, in conformita' alla normativa nazionale di riferimento,  la
possibilita' di applicare, caso per  caso,  deroghe  alla  disciplina
contenuta nella legge e nelle relative  disposizioni  di  attuazione,
limitatamente agli impianti aventi altezza non superiore a  5  metri,
che determinano un invaso non superiore a 20.000  metri  cubi  e  che
presentino una distanza inferiore a 500 metri da  abitazioni,  strade
ed infrastrutture, e per i quali possano essere  esclusi  rischi  per
l'incolumita' pubblica, sulla base di appositi criteri  che  dovranno
essere definiti nel regolamento di attuazione della legge; 
  b) per garantire una piu' corretta classificazione dello  stato  di
rischio  degli  impianti  gia'  esistenti  e   da   regolarizzare   o
autorizzare  in  sanatoria,  si  rende  necessario  implementare   la
documentazione a corredo della denuncia di esistenza,  diversificando
in relazione al reale livello di rischio rappresentato dall'impianto,
ivi compresa l'applicazione delle deroghe per gli impianti  inferiori
a 5 metri di altezza e determinanti invaso non  superiore  ai  20.000
cubi. 
  4. E' necessario introdurre una norma  transitoria  per  assicurare
continuita' nello svolgimento delle procedure disciplinate dalla l.r.
64/2009, nelle more dell'adeguamento alle modifiche introdotte con la
presente legge, delle vigenti disposizioni contenute nel  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio
2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione  dell'art.  14  della  legge
regionale  5  novembre  2009,  n.  64  «Disciplina   delle   funzioni
amministrative in materia di progettazione, costruzione ed  esercizio
degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»); 
  5. In considerazione dell'esigenza di disciplinare il nuovo assetto
delle competenza nelle materie trattate in virtu' del passaggio delle
stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della  l.r.  22/2015,
e' necessario disporre l'entrata in vigore della  presente  legge  il
giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
              Modifiche al preambolo della l.r. 64/2009 
 
  1. I punti 4, 4-ter e 6  del  preambolo  della  legge  regionale  5
novembre 2009, n. 64 (Disciplina  delle  funzioni  amministrative  in
materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli  sbarramenti
di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), sono abrogati. 
  2. Dopo il punto 5 del considerato e' inserito il seguente: 
  «5-bis) Nell'ottica del giusto bilanciamento  tra  sicurezza  degli
impianti e semplificazione e  accelerazione  delle  procedure  si  e'
riscontrata inoltre l'esigenza: 
  a)  di  prevedere,  in  conformita'  alla  normativa  nazionale  di
riferimento,  la  possibilita'  di  derogare,  caso  per  caso,  alla
disciplina contenuta nella legge e  nelle  relative  disposizioni  di
attuazione, limitatamente agli impianti, esistenti, in costruzione  o
da  autorizzare,  aventi  altezza  non  superiore  a  5  metri,   che
determinano un invaso  non  superiore  a  20.000  metri  cubi  e  che
presentino una distanza inferiore a 500 metri da  abitazioni,  strade
ed infrastrutture, e per i quali possano essere  esclusi  rischi  per
l'incolumita' pubblica, e con particolare attenzione a quei bacini di
accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati
come tali dalle autorita' competenti, sulla base di appositi  criteri
che dovranno essere definiti  nel  regolamento  di  attuazione  della
legge; 
  b) di diversificare la documentazione a corredo della  denuncia  di
esistenza degli sbarramenti e  delle  opere  di  ritenuta  esistenti,
riducendo gli oneri di  allegazione  per  gli  impianti  regolarmente
autorizzati e manutenuti, ovvero per gli  impianti  per  i  quali  e'
comunque possibile attestare  un  basso  livello  di  rischio,  anche
indotto.».