(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 18 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visti l'art. 4, comma 1, lettere l), v) e z); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo); Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. In attuazione della l.r. 22/2015, con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacita' fino a 1 milione di metri cubi, occorre modificare la l.r. 64/2009, che contiene la disciplina di tali funzioni; 2. L'accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative fa venir meno la necessita' di mantenere il nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, quale organismo tecnico di supporto alle province; 3. Con l'occasione: a) nell'ottica del giusto bilanciamento tra sicurezza degli impianti e semplificazione e accelerazione delle procedure, e' prevista, in conformita' alla normativa nazionale di riferimento, la possibilita' di applicare, caso per caso, deroghe alla disciplina contenuta nella legge e nelle relative disposizioni di attuazione, limitatamente agli impianti aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, e per i quali possano essere esclusi rischi per l'incolumita' pubblica, sulla base di appositi criteri che dovranno essere definiti nel regolamento di attuazione della legge; b) per garantire una piu' corretta classificazione dello stato di rischio degli impianti gia' esistenti e da regolarizzare o autorizzare in sanatoria, si rende necessario implementare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza, diversificando in relazione al reale livello di rischio rappresentato dall'impianto, ivi compresa l'applicazione delle deroghe per gli impianti inferiori a 5 metri di altezza e determinanti invaso non superiore ai 20.000 cubi. 4. E' necessario introdurre una norma transitoria per assicurare continuita' nello svolgimento delle procedure disciplinate dalla l.r. 64/2009, nelle more dell'adeguamento alle modifiche introdotte con la presente legge, delle vigenti disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»); 5. In considerazione dell'esigenza di disciplinare il nuovo assetto delle competenza nelle materie trattate in virtu' del passaggio delle stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della l.r. 22/2015, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge Art. 1 Modifiche al preambolo della l.r. 64/2009 1. I punti 4, 4-ter e 6 del preambolo della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), sono abrogati. 2. Dopo il punto 5 del considerato e' inserito il seguente: «5-bis) Nell'ottica del giusto bilanciamento tra sicurezza degli impianti e semplificazione e accelerazione delle procedure si e' riscontrata inoltre l'esigenza: a) di prevedere, in conformita' alla normativa nazionale di riferimento, la possibilita' di derogare, caso per caso, alla disciplina contenuta nella legge e nelle relative disposizioni di attuazione, limitatamente agli impianti, esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, e per i quali possano essere esclusi rischi per l'incolumita' pubblica, e con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dalle autorita' competenti, sulla base di appositi criteri che dovranno essere definiti nel regolamento di attuazione della legge; b) di diversificare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza degli sbarramenti e delle opere di ritenuta esistenti, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e manutenuti, ovvero per gli impianti per i quali e' comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto.».